Legge 23 dicembre 1996, n. 662
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1 (co. 1-59) | Art. 1 (co. 60-131) | Art. 1 (co. 132-192) |
Art. 1 (co. 193-267) | Art. 2 (co. 1-61) | Art. 2 (co. 62-129) |
Art. 2 (co. 130-174) | Art. 2 (co. 175-224) | Art. 3 (co. 1-47) |
Art. 3 (co. 48-119) | Art. 3 (co. 120-142) | Art. 3 (co. 143-163) |
Art. 3 (co. 164-217) |
Testo della legge
Art. 3.
143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprieta' di immobili nonche' quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor- dinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni della facolta' di maggiorarla;
f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta lo- cale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;
h) previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore delle province al fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;
q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un'addizionale all'imposta regionale sulle attivita' produttive entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota massima non puo' essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q) e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali aboliti.
145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non si determini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle componenti la famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1o gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza.
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facolta' di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita', le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione; e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, e' istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del sistema.
154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita.
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore al 1o gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34 sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
158. La regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.
159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti; possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto la modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle attivita' produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in societa' controllate o collegate, sempreche' possedute per un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma 160, lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b) nonche' per quelle iscritte a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la possibilita' di introdurre criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sara' determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;
c) previsioni di particolari disposizioni per le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui e' deliberata la distribuzione.
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
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