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Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996


Art. 1 (co. 1-59) Art. 1 (co. 60-131) Art. 1 (co. 132-192)
Art. 1 (co. 193-267) Art. 2 (co. 1-61) Art. 2 (co. 62-129)
Art. 2 (co. 130-174) Art. 2 (co. 175-224) Art. 3 (co. 1-47)
Art. 3 (co. 48-119) Art. 3 (co. 120-142) Art. 3 (co. 143-163)
Art. 3 (co. 164-217)

Testo della legge


Art. 2.

62. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, e' autorizzata a completare l'esame delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996".

63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o gia' eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalita' di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per la realizzazione, con le modalita' previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.

64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.

65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.

66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie gia' stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata gia' assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati gia' deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto e' emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti a favore del comune di Ancona, che dovra' provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalita' attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di palese impossibilita' di rispettare il termine fissato nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma 73.

70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.

71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".

72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

73. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "centottanta".

74. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "centottanta".

75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni".

76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza.

78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonche' per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia' in sede preliminare, la fattibilita' degli interventi e la compatibilita' degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza degli interventi stessi.

79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 63, lettera e).

80. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:
a) l'entita' del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;
c) l'entita' dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalita' di restituzione;
e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

82. Il piano di risanamento e' inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni.

84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovra' essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilita' speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte degli istituti medesimi.

86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa societa' concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa' stessa e' autorizzata a contrarre.

87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Aglio'-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna e' concesso alla concessionaria Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la societa' stessa e' autorizzata a contrarre.

88. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.

89. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esercizi".

90. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "E' soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alla nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti".

91. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, esclusa l'imposta sul valore aggiunto. La misura delle anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite massimo, con le modalita' stabilite dal sesto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Rimane ferma, tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale, la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relative ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parita' di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:
a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, e' applicata in relazione all'attivita' svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto;
b) il contratto deve prevedere la quantita' della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non e' applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresi' l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttivita' intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali;
c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso puo' essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale.

94. Le clausole contrattuali difformi dalle disposizioni contenute nel comma 93 sono nulle.

95. Il limite di valore fissato in lire 100 milioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal predetto articolo possono essere adeguati, in relazione all'andamento dei valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze.

96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96.

98. Per l'attuazione degli interventi derivanti dalle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario, provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale, gia' stabilite, in linea con le decisioni assunte in sede comunitaria.

99. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97 possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalita' diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. A tale fine, le amministrazioni dello Stato e le regioni interessate trasmettono al Ministro del bilancio e della programmazione economica le relative proposte. Gli importi in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, anche relativi a finalita' diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni.

100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e puo' essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilita' separata.

102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.

103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.

104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualita' dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonche' gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse cosi' recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresi' revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.

105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.

106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresi' un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.

107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata sono escluse e da escludere le risorse gia' assegnate ai programmi approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.

108. Le risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la data di entrata in vigore della presente legge sui fondi dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno vengono accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri enti di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.

109. Le amministrazioni centrali dello Stato e le regioni interessate approvano entro il 30 giugno 1997 i programmi delle risorse dei fondi strutturali comunitari per il secondo triennio 1997-1999, indicando gli eventuali enti o aziende attuatori, gli interventi da realizzare ed i relativi importi da assegnare e fissando in dodici mesi il termine per l'assunzione degli impegni contabili con l'avvio dei lavori.

110. La disciplina di cui ai commi 103, 104 e 105 si applica, relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

112. L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22, che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge, alle piu' favorevoli condizioni di mercato, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi che le quantita' normalmente contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso. Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.

113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette giorni lavorativi dalla data del pagamento del prodotto venduto e sono riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma 114, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.

114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il pagamento dei crediti liquidati di cui al comma 113.

115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "della scorta strategica di proprieta' dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale," sono soppresse.

116. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto l'eventuale utilizzo delle scorte obbligatorie e la loro dislocazione nelle situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi internazionali preposti o dal Governo.

117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.

118. Le autorita' cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri;
c) Sottosegretari di Stato.

119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico- economica predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri- vate.

120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a societa' private.

121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122.

122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

123. Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122 si applicano, altresi', al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.

124. Per l'esercizio finanziario 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonche' agli enti non territoriali del settore pubblico allargato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino alla quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".

126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella A. A decorrere dal 1o luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare, da cessione o scadenza di valori mobiliari di cui siano titolari l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), l'Istituto postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sono determinate nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di cui al comma 129.

129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al comma 128 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, e ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, piani di impiego annuali delle disponibilita', soggetti all'approvazione dei Ministri stessi.

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