Legge 23 dicembre 1996, n. 662
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1 (co. 1-59) | Art. 1 (co. 60-131) | Art. 1 (co. 132-192) |
Art. 1 (co. 193-267) | Art. 2 (co. 1-61) | Art. 2 (co. 62-129) |
Art. 2 (co. 130-174) | Art. 2 (co. 175-224) | Art. 3 (co. 1-47) |
Art. 3 (co. 48-119) | Art. 3 (co. 120-142) | Art. 3 (co. 143-163) |
Art. 3 (co. 164-217) |
Testo della legge
Art. 3.
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire".
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1o gennaio 1997.
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota e' stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresi' all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 76 e' sostituito dal seguente:
"76. Il consiglio comunale puo' individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale";
b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
"78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione";
c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa";
d) il comma 80 e' abrogato;
e) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
"81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita' commerciali".
61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate e' determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
62. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione";
c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente;
"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata";
d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile";
e) l'alinea del tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:".
64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprieta' le aree, gia' concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato".
66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita' alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita' di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o detrazione forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del rimborso.
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica, effettuati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la societa' da regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresi' che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle societa' irregolari costituite con atto scritto registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della societa';
b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati dalla societa', di proprieta' del socio e che vengono conferiti alla societa' stessa, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della societa' richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla societa' preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla societa' regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita' agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette societa' l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura di lire 500.000.
76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della societa', a condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli riconducibili all'attivita' sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate".
81. Con effetto dal 1o gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e suc- cessive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo, nonche' mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994.
87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente o indirettamente partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della societa' di gestione puo' essere sottoscritta da banche, da societa' di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da societa' immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta della societa' di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre alla approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' le modalita' e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 111 convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attivita' istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.
100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di esse, sono situati.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.
102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita', dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio.
104. Qualora ragioni di convenienza e opportunita' lo richiedano, potra' essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto.
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106. E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti:
", dei periti industriali edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa' a prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle societa' privatizzate o di societa' da queste controllate;
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1o gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione".
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) alla determinazione del valore dei beni provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;
f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta piu' limitata la presenza di unita' e reparti delle Forze armate, nonche' per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione e' stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformita' dei rispettivi Statuti.
115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio; c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela- tive ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
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