Legge 23 dicembre 1996, n. 662
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1 (co. 1-59) | Art. 1 (co. 60-131) | Art. 1 (co. 132-192) |
Art. 1 (co. 193-267) | Art. 2 (co. 1-61) | Art. 2 (co. 62-129) |
Art. 2 (co. 130-174) | Art. 2 (co. 175-224) | Art. 3 (co. 1-47) |
Art. 3 (co. 48-119) | Art. 3 (co. 120-142) | Art. 3 (co. 143-163) |
Art. 3 (co. 164-217) |
Testo della legge
Art. 2.
(Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo.
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonche' l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1o gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, e' operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definira' le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgera' nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1o gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potra' dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello Stato Spa per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato Spa, che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il rendiconto e' comunicato altresi' al Parlamento.
5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta' di 55 anni, con tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono altresi' applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilita' del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attivita' in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a societa' gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalita' che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualita' di ente concedente nei confronti delle predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.
10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalita' complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico.
12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre.
13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovra' assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocita', ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocita', le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonche' sull'attivazione dell'unita' di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocita' all'interno degli obiettivi piu' generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa.
16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa all'anno 1997.
17. Con decorrenza dal 1o aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi.
18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale e' determinato dall'Ente poste italiane. Esso puo' essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicita' e di parita' di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1o febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane puo' utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato.
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non e' esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1o gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E' soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.
20. Con decorrenza dal 1o aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonche' dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1o aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l''editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonche' quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.
21. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 i conti correnti postali intestati al Ministero del tesoro ed utilizzati per il pagamento delle pensioni di Stato sono chiusi e la relativa giacenza e' trasferita in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero del tesoro- Pensioni di Stato. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' di utilizzo del predetto conto per il servizio di pagamento delle pensioni di Stato. Per gli obblighi tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996, il compenso previsto dall'articolo 6 del contratto di programma vigente tra Ente poste italiane e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma globale, relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara' corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150 miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva di quanto dovuto all'Ente poste italiane per l'attivita' gestionale da quest'ultimo svolta a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni negli esercizi 1994, 1995 e 1996, relativamente agli importi per i quali e' stato chiesto il rimborso con quantificazione forfettaria.
22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali.
23. Il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale in cui sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a livello europeo in tema di qualita' e caratteristiche dei servizi prestati, produttivita', costi unitari di produzione, equilibrio economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto di programma previsto dal decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di servizio a carico dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui al comma 23.
25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente poste italiane per il risparmio postale sono versate su apposito conto fruttifero acceso presso la Tesoreria dello Stato intestato all'Ente medesimo.
26. Le operazioni di collocamento e di distribuzione di valori mobiliari emessi da enti pubblici territoriali e da societa' per azioni al cui capitale sociale lo Stato partecipa direttamente o indirettamente, possono essere effettuate anche presso le agenzie postali.
27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita' operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e' versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale Spa.
31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia, la SACE provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta.
32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate".
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n. 397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' altresi' autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessita' operative d'istituto.
37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "volumetria iniziale" sono aggiunte le seguenti: "o assentita";
b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi";
d) al comma 4, dopo il penultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.";
e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata presentata nei termini";
f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge";
h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";
i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data";
l) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: "che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457";
m) al comma 16, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
n) al comma 18, le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
o) alla tabella B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori".
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.
47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalita' di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.
49. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con altri enti locali.
50. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.
51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1o marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni.
52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 48.
53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succes- sive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere definiti dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata. In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la cui nullita', ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove la nullita' sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui ai commi da 37 a 59 e' decurtato l'importo eventualmente gia' versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o piu' rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorita' competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali e' consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.
60. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorita' competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non e' stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attivita' edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorita' competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato puo' inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attivita' sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facolta' di cui al comma 7 e' data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disci- pline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico- artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonche' di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al termine massimo di validita' fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facolta' di denuncia di attivita' ai sensi del comma 7 e' subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonche' dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformita' dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformita' dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attivita' effettuata quando le opere sono gia' in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonche' l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attivita', qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 'c) autorizzazione edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;'".
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e' sostituito dal seguente: 'Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione'".
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.
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