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Legge 23 dicembre 1996, n. 662

"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996


Art. 1 (co. 1-59) Art. 1 (co. 60-131) Art. 1 (co. 132-192)
Art. 1 (co. 193-267) Art. 2 (co. 1-61) Art. 2 (co. 62-129)
Art. 2 (co. 130-174) Art. 2 (co. 175-224) Art. 3 (co. 1-47)
Art. 3 (co. 48-119) Art. 3 (co. 120-142) Art. 3 (co. 143-163)
Art. 3 (co. 164-217)

Testo della legge


Art. 1.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.

66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.

67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure dell'indennita' di missione e di trasferimento, delle indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita' continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell'anno 1996.

68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stipulano alle condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con societa' o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella localita' di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu' basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita' di missione.

69. Per il triennio 1997-1999, gli stanziamenti per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti nella misura del 10 per cento e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresi' una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficolta' di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.

71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicita' pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonche' le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonche' alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. E' garantita la continuita' del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalita' saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attivita' didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.

74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo puo' presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attivita' di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresi', stabiliti i criteri per la mobilita' d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziche' per squadre maschili e femminili. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonche' dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonche' per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.

78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

79. Il comma 2 dell'articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati, nonche' dai gestori di scuole straniere in Italia.

80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturita', compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

81. Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.

82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.

83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la parola: "cavalli".

84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze puo' disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso l'ultimo periodo.

87. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresi', direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennita' e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacita' professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e' ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.

89. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.

90. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle facolta' o corsi di laurea, secondo modalita' concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verra' determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.

92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e gratuito delle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.

94. Nel caso di immobili di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il decreto di cui al comma 93 e' adottato previo concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

95. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle universita', con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.

96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.

97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle pro- cedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche' procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.

98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non puo' comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.

99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonche' per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione e' autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonche' agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati opsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguardera' esclusivamente materiali difensivi e dovra' essere preventivemente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese di frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

104. Per il personale di leva che sara' incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgera' servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1o gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile e' di 10 mesi.

105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualita' di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma e' rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.

106. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.

107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.

109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile.

110. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' sostituito dal seguente: "4. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa".

111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita' con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, pre- via domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodi di 12 mesi puo' presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.

112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.

113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entita' dei posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.

114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.

115. L'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non puo' superare complessivamente 20.000 unita' nel 1997, 17.500 unita' nel 1998, 15.000 unita' nel 1999 e 12.500 unita' per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e' definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.

116. A decorrere dal 1o gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.

117. Al personale di cui al comma 115 e' corrisposta l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.

119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermita' o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.

122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.

123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, nonche' i diritti d'autore, i compensi per l'attivita' di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.

125. Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali e' previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 e' curata dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

129. E' abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalita' acquisita.

131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

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