Legge 23 dicembre 1996, n. 662
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1 (co. 1-59) | Art. 1 (co. 60-131) | Art. 1 (co. 132-192) |
Art. 1 (co. 193-267) | Art. 2 (co. 1-61) | Art. 2 (co. 62-129) |
Art. 2 (co. 130-174) | Art. 2 (co. 175-224) | Art. 3 (co. 1-47) |
Art. 3 (co. 48-119) | Art. 3 (co. 120-142) | Art. 3 (co. 143-163) |
Art. 3 (co. 164-217) |
Testo della legge
Art. 2.
130. Restano ferme le disposizioni previste per l'INAIL dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito degli indirizzi di programma del Ministero della sanita' e d'intesa con questo.
131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM e' trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il rappresentante dell'EFIM decade dal consiglio di amministrazione della RIBS Spa.
132. La RIBS Spa, nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie, puo' definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.
133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da 134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi' maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.
134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione;
b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
c) Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di totale proprieta' dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi gia' in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non e' ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi in- dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze puo' essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes- sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
139. La definizione non e' soggetta ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 137, nonche' in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarita' od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi dei commi da 133 a 165 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione dei commi da 133 a 165 si rendono, altresi', applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 137 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita' ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 137 a 140 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.
142. La regolarizzazione puo' essere effettuata mediante l'eliminazione delle passivita' o delle attivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione di attivita' o di passivita', costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento ai commi da 133 a 165, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente o dell'impresa, ai quali e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonche' il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 141.
144. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
145. La regolarizzazione di cui al comma 141 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e 143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali in- dicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
147. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 146 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
148. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non e' possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attivita' o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 1996.
149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita' di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998.
150. A decorrere dal 1o gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500.
151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1996.
152. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
153. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
154. Le entrate derivanti dai commi da 133 a 165 del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi da 133 a 165 del presente articolo.
156. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme cosi' riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
157. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio 1996".
158. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".
159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.
160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1o, aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e' inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento";
b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso e' dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: "emesse dalle banche" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli similari".
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, puo ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
168. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
169. Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove cio' non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome.
171. L'articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti- legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552.
173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' costituito dal seguente:
"6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui e' avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia gia' utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica".
174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.
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