Legge 23 dicembre 1996, n. 662
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 1 (co. 1-59) | Art. 1 (co. 60-131) | Art. 1 (co. 132-192) |
Art. 1 (co. 193-267) | Art. 2 (co. 1-61) | Art. 2 (co. 62-129) |
Art. 2 (co. 130-174) | Art. 2 (co. 175-224) | Art. 3 (co. 1-47) |
Art. 3 (co. 48-119) | Art. 3 (co. 120-142) | Art. 3 (co. 143-163) |
Art. 3 (co. 164-217) |
Testo della legge
Art. 3.
120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identita' delle materie oggetto di definizione, nonche' delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;
d) possibilita' di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f) previsione della possibilita' di procedere alla definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dei soci o associati nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio competente all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che e' esclusa la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 dello stesso decreto; previsione che la definizione non pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia accertato il reddito delle societa' od associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente interessato nei cui confronti e' avvenuta la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilita' di effettuare i versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di idonea garanzia.
121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita' e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attivita' diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attivita' effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario.
122. I dati di cui al comma 121 possono essere trasmessi su supporto magnetico; in tal caso e' riconosciuto al contribuente un credito di imposta di lire diecimila, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi nella dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla trasmissione del questionario. Il predetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ne' e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
123. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998.
125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" a al fattore di adeguamento.
126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indi- cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, puo' essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127. Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della Guardia di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi di imposta precedenti in presenza di indicatori di carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per addetto e la congruita' dei costi, anomali rispetto a quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli caratterizzanti il settore economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale e' svolta l'attivita'.
128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1996.
129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
131. Al fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; d) gli importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della citata legge n. 549 del 1995.
132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 1947 e' sostituito dal seguente:
"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".
133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi- nate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare.
134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle rela- tive procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte, entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura del concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e' comunicato al contribuente per consentire una immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno piu' di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in qualita' di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e degli studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualita' del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti della gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla solvibilita' del contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi; istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.
137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilita' di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalita' di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite il servizio postale; alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalita' di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilita' di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
d) alla semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi;
f) alla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.
140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.
142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
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