[an error occurred while processing this directive]


Legge 27 dicembre 1997, n. 449

"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255




Testo della legge


Art. 55.
(Disposizioni varie)

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura" della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Società Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.

2. È abrogato, con effetto dal 1o gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1o gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a)

trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

b)

disciplinare il concorso di cui alla lettera a)sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai se-guenti:

"La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".

7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante versamento rateale, secondo modalità e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.

11. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: "I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria". All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi anche". Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

12. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: "Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte".

13. A decorrere dal 1o gennaio 1998 la società Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1o gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;

c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali.

16. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi".

17. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

18. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti sociali";

b)

al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", entro i limiti massimi della tariffa medesima," e le parole: ", mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie cate-gorie";

c)

al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: "minima".

19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

20. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "società promotrici di centri commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale,".

21. Le indennità ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'Ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.

24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonchè il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

25. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilità finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

26. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1o gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro".

Art. 56.
(Proroga termini)

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1o dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1o dicembre 1998.

4. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1o dicembre 1998.

5. Il termine per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 57.
(Miniere del Sulcis)

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Car bosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis spa" e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.

Art. 58.
(Disposizioni concernenti bacini minerari)

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanticontrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1o marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purchè autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purchè iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè detto contributo non sia stato già erogato.

7. Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.

8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.

9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.

10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Artt. 1 -10 Artt. 11 - 20 Artt. 21 - 31 Artt. 32 - 38 Artt. 39 - 47 Artt. 48 - 54 Artt. 55 - 58 Artt. 59 - 65

Ritorno all'indice


(Articoli precedenti)

(Articoli successivi)