Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Testo della legge
Art. 48.
(Regioni ed enti locali)
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali.
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.
9. A decorrere dal 1o gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
a)
decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1ogennaio 1998;b)
determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;c)
riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;d)
previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale,da accorpare possibilmente in un unico numero;e)
applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purchè sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;f)
versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;g)
applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonchè di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:
a)
la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;b)
la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;c)
l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);d)
previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;e)
previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b)e c)del presente comma.12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b).
13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e "agli enti locali";b)
la lettera q)è sostituita dalla seguente:"q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali";
c)
alla lettera r)sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)".14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
Art. 49.
(Norme particolari per i comuni e le province)
1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo seguente:
a)
245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;b)
134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;c)
165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1o al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti: "e a partire dal 1o novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
a)
per il 1999 il 6 per cento del valore;b)
per il 2000 il 12 per cento del valore;c)
per il 2001 il 18 per cento del valore;d)
per il 2002 il 24 per cento del valore".5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.
8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, atotale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonchè i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.
10. La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;".
11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.
14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime".
18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti- legge.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali)
1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonchè la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
Art. 51.
(Università e ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1o gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1o gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazione e integrazioni, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.
8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi". Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.
Capo IV
ALTRE DISPOSIZIONI
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1o giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
4. Il comma 3-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal se-guente:
"3-octies
. I controlli di cui al comma 3-septiessostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonchè le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati".5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Art. 53.
(Ente poste italiane)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:
a)
alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;b)
alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.
3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni.
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli effettivi costi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ": 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato".
6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:
a)
il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima delladata di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1ogennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1oagosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1odicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;b)
le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;c)
le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;d)
il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici.7. Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.
8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della società "Poste italiane" sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989.
10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.
11. Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
12. La società "Poste italiane" versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
13. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.
15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1o gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.
16. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purchè sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonchè della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".
Art. 54.
(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)
1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonchè per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo".
2. Al n. 1-bis) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: "titoli del debito pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato".
3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:
"In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere".
5. A decorrere dal 1o gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente periodo, purchè non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente".
7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5".
10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;b)
semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.
13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, semprechè l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
Artt. 1 -10 | Artt. 11 - 20 | Artt. 21 - 31 | Artt. 32 - 38 | Artt. 39 - 47 | Artt. 48 - 54 | Artt. 55 - 58 | Artt. 59 - 65 |
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