Legge 30 luglio 2002, n. 180
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 1, co. 1 | il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 15 agosto 2003), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE | D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" |
D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" |
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D.Lgs. 24 luglio 2003, n. 270 "Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto" |
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D.Lgs. 11 novembre 2003, n. 333 "Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese" |
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D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" |
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art. 1, co. 3 | il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi | D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi" |