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Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386

"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 14



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;

Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'ambito della F.A.O. e alla relativa costituzione della Commissione nazionale per il pioppo avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'età minima delle piante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494;

Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base;

Visto il regolamento (CE) n. 1602/2002, del 9 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di moltiplicazione;

Vista la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alla produzione a fini di commercializzazione e alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione per fini forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.

2. Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14, di seguito denominata: "commissione tecnica", il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, può modificare per il territorio nazionale l'elenco delle specie comprese nell'allegato I, salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

3. Nei casi in cui determinate specie e determinati ibridi artificiali non siano soggetti alle misure previste dal presente decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o meno rigorose dandone informazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".

4. Le misure di cui al presente decreto legislativo non si applicano ai materiali forestali di moltiplicazione dei quali sia provata la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali e' provato che non sono destinati a fini forestali. Qualora una ditta detenesse o commercializzasse a qualsiasi titolo materiali per altri fini che non siano quelli forestali, e' fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".

5. Su proposta della commissione tecnica, il Ministero richiede alla Commissione europea l'esonero parziale o totale dal rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.

Art. 2
(Definizioni e classificazioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:

a) materiali forestali di moltiplicazione:
i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti per fini forestali nell'insieme della Comunità o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato I; per fini forestali si intendono tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) materiali di moltiplicazione:
1) unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;
3) postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante;

c) materiali di base:
1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
2) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
3) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;
6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite;

d) autoctoni e indigeni:
1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;
2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine e' situata nella stessa regione di provenienza;

e) origine: per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine e' il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine e il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta;

f) provenienza: luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti;

g) regione di provenienza: per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;

h) produzione: include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

i) commercializzazione: l'esposizione per la vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto;

l) fornitore: la persona fisica o giuridica che produce, commercializza, importa o distribuisce, per professione o per altri motivi, materiali forestali di moltiplicazione;

m) distribuzione: cessione a terzi diversa dalla commercializzazione;

n) organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di "autorità territoriale", alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.

2. Ai sensi dell'allegato VI, i materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie:

a) "identificati alla fonte": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;

b) "selezionati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;

c) "qualificati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;

d) "controllati": i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di doni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.

Art. 3
(Requisiti dei materiali di base)

1. Gli organismi ufficiali provvedono affinche' solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.

2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente:
a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi;
b) con riferimento a un'unità definita: "unità di ammissione". Ciascuna unità di ammissione e' identificata da un unico riferimento di registro.

3. Gli organismi ufficiali provvedono:
a) alla revoca della ammissione, ove non sussistono più i requisiti previsti dal presente decreto;
b) successivamente all'ammissione, al regolare controllo dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati".

4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purche' siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE.

5. Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si può presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.

Art. 4
(Licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall' organismo ufficiale.

2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.

3. La licenza per la produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di propagazione deve essere acquisita anche dai costitutori di nuovi cloni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.

Art. 5
(Registro di carico e scarico)

1. I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione indicati all'articolo 2, devono tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico.

2. Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico e ne disciplinano le modalità di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica.

3. Fino alla adozione dei modelli di cui al comma 2, restano validi i modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche.

4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 6
(Certificati di provenienza e di identità clonale)

1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.

2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e' rilasciato un nuovo certificato principale.

3. In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli organismi ufficiali provvedono affinche' i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresì rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione.

4. Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione cloni forestali, non può essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che l'organismo ufficiale abbia rilasciato il relativo certificato d'identità clonale entro un termine massimo prefissato a decorrere dalla data della richiesta.

5. L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonche' i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.

Art. 7
(Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,)

1. Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Art. 8
(Modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di
moltiplicazione durante le fasi di produzione)

1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:

a) codice partita di materiale e numero del certificato principale, utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002;
b) nome botanico;
c) categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1);
d) destinazione;
e) tipo di materiale di base;
f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
g) regione di provenienza per i materiali di propagazione: "identificati alla fonte" e "selezionati", o se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;
h) origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;
i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;
l) età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);
m) se e' geneticamente modificata.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: "identificato alla fonte" e "selezionato", in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identità e provvedono affinche' siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:

a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria: "identificati alla fonte", la partita risultante viene certificata come "materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte di semi";
b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: "di origine sconosciuta";
c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformità alle lettere a) e b) il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al comma 1, lettera f);
d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purche' integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle sementi, la commercializzazione può avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.

5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni:

a) numero del certificato principale o di altro documento d'identificazione o del codice partita di materiale di moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale e' possibile risalire a tutti i dati relativi del certificato principale, produttore, età del materiale, nome botanico, vivaio di provenienza;
b) il nome o il codice del fornitore;
c) il quantitativo fornito;
d) il nome botanico e in lingua corrente;
e) la regione di provenienza, almeno per i materiali: "identificati alla fonte" e "selezionati";
f) i termini: "ammissione provvisoria", per i materiali di moltiplicazione: "controllati";
g) se il materiale e' stato propagato per via vegetativa;
h) se il materiale e' geneticamente modificato.

6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) le seguenti informazioni supplementari:

a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;
b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, la percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo specifico;
c) il peso di 1000 unità di seme puro;
d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo.

7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non e' stato concluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerità.

8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

9. Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.

10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve avere le seguenti colorazioni:

a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "identificati alla fonte";
b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "selezionati";
c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "qualificati";
d) blu : nel caso di materiali forestali di moltiplicazione "controllati".

11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, autorizzati con le modalità di cui all'articolo 7, tutti i cartellini e i documenti ufficiali:

a) recano la dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati";
b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione o un codice unico di identificazione conforme alle disposizioni impartite in sede comunitaria.

12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.

Art. 9
(Requisiti per la commercializzazione)

1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.

2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purche' tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualità dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.

3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, e' determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

Art. 10
(Registro dei materiali di base)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i dati specifici relativi a ciascuna unità di ammissione unitamente al riferimento unico del registro. I popolamenti già iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Il registro di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministero entro tre mesi dalla data della sua istituzione.

3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di elenco, redatto in formato standard per ciascuna unità di ammissione, e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Per i materiali: "identificati alla fonte" e: "selezionati" e' consentita una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle "regioni di provenienza" recante le seguenti informazioni:

a) il nome botanico;
b) la categoria;
c) la destinazione;
d) il tipo di materiale di base;
e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o il codice d'identità relativo alla regione di provenienza;
f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonche' uno dei seguenti insiemi di dati:
1) per la categoria: "identificati alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale e longitudinale;
2) per la categoria: "selezionati", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine e longitudine o estensione latitudinale e longitudinale;
3) per la categoria: "qualificati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
4) per la categoria: "controllati", la posizione o le posizioni geografiche esatte dei materiali di base;
g) l'altitudine o estensione altimetrica;
h) la superficie: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreo da seme;
i) l'origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
l) nel caso di materiali: "controllati", occorre indicare se sono geneticamente modificati.

4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro, tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie, realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli allegati II, III, IV, V.

Art. 11
(Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base)

1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base e' effettuata secondo le modalità stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorità territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorità competente per territorio.

2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato può essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali.

3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresì, promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione.

4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

Art. 12
(Divieto di commercializzazione di specifici materiali di moltiplicazione)

1. Su richiesta degli organismi ufficiali, della commissione tecnica o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il Ministero chiede alla Commissione europea di essere autorizzato, secondo la procedura di cui alla decisione 1999/468/CE, a vietare su tutto il territorio nazionale, o su una parte di esso, la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto, di materiali di moltiplicazione specifici.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata qualora ci sia motivo di ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche e genotipiche, possa avere effetti negativi sulla selvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche e sulla biodiversità, in base a:

a) risultati di prove relative alla regione di provenienza o all'origine dei materiali, o risultati ottenuti mediante prassi di silvicoltura riguardanti la sopravvivenza e lo sviluppo del postime in relazione alle caratteristiche morfologiche e fisiologiche;
b) risultati di ricerche e sperimentazioni effettuate nella Comunità europea o fuori di essa.

Art. 13
(Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione)

1. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e delle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di moltiplicazione e' subordinata alla presentazione dei certificati di cui all'articolo 6.

2. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana.

3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti nella Comunità.

4. Possono essere importati materiali di moltiplicazione da Paesi terzi solo a seguito di autorizzazione degli organismi ufficiali. L'importazione e' comunque subordinata alla presentazione di certificato equivalente a quelli indicati all'articolo 6 o analogo documento ufficiale, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche la localizzazione del vivaio di produzione.

5. Per eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali forestali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti del presente decreto legislativo, gli organismi ufficiali possono richiedere alla Commissione europea, attraverso il Ministero, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione con requisiti meno rigorosi, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 1999/105/CE.

6. L'importazione di materiali di moltiplicazione da Paesi terzi e' riservata alle ditte registrate per la produzione ed il commercio di materiali di moltiplicazione forestali. L'autorizzazione all'importazione va richiesta alle Autorità territoriali competenti per il territorio in cui la ditta commercializza i materiali di moltiplicazione. L'autorizzazione ha durata limitata nel tempo e contiene le prescrizioni necessarie a garantire la corretta applicazione del presente decreto legislativo.

7. L'intestatario dell'autorizzazione deve tempestivamente comunicare all'organismo ufficiale competente il luogo e la data prevista per l'importazione, al fine di consentire agli incaricati di assistere ai controlli doganali. L'organismo ufficiale deve verificare la presenza dell'autorizzazione all'importazione e dei documenti ufficiali del Paese d'origine, la corrispondenza tra quanto indicato nei documenti ed eventuali prescrizioni imposte con l'autorizzazione, le caratteristiche sanitarie e morfologiche dei materiali. In caso di esito positivo del controllo l'organismo ufficiale rilascia l'attestato di congruità dell'importazione, che dovrà essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni.

8. Nel caso di importazione di sementi, l'autorizzazione all'importazione dovrà essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione ai sensi del Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni. Ai fini del controllo sulle sementi prelevate, l'Agenzia delle dogane collabora con l'organismo ufficiale al campionamento e all'analisi. Il peso minimo del campione di sementi da prelevare, definito per ciascuna delle specie e degli ibridi dell'Allegato I, e' stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della commissione tecnica.

9. La commercializzazione o cessione di materiale di moltiplicazione importato può avvenire solo in presenza dell'autorizzazione all'importazione o dell'eventuale attestato di congruità di cui al comma 7.

10. Nel caso in cui non sia possibile ammettere materiale proveniente da Paesi terzi sarà cura della ditta importatrice provvedere al respingimento dello stesso al Paese di provenienza. Ove ciò non fosse possibile, l'organismo ufficiale dichiara la scadenza della spedizione e ordina la distruzione di tale materiale, con spese a carico dell'importatore.

Art. 14
(Commissione tecnica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita presso il Ministero una commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

2. La commissione tecnica di cui al comma 1, assicura il supporto tecnico - scientifico e svolge funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica definisce, in particolare:

a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nella Comunità europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

3. I documenti di cui al comma 2 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri così suddivisi:

a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale, designato di concerto tra Ministero e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo.

5. I componenti della commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ognuno dei membri di cui al comma 4 e' designato un supplente. La funzione di segreteria e' svolta, senza diritto di voto, da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero; nella prima riunione, i membri della commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.

6. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 e' corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte con le risorse già previste per la commissione nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Art. 15
(Controllo)

1. Le modalità di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformità con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, e' assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unità di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati.

2. Per le attività di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione.

3. Per le attività di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facoltà di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche' di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza la licenza prescritta dall'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1000 a euro 6000.

2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.

3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od omette la comunicazione alle competenti autorità territoriali della consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie unità produttive, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.

4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dagli articoli 6 e 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti commercializzate.

5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione delle autorità territoriali prevista all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro ed alla distruzione, a carico della ditta incriminata, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.

7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato, di cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.

8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e 4, l'organismo ufficiale può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo, e' soggetto alla sospensione della licenza di cui all'articolo 3 per un periodo di 5 anni.

10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17
(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/105/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 18
(Norme transitorie e finali)

1. Le licenze già rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269, mantengono la loro validità per 10 anni, salvo diversa disposizione degli organismi ufficiali.

2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n. 269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, potrà essere utilizzato entro un termine massimo di dieci anni.

3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 19
(Abrogazioni)

1. La legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modificazioni, e' abrogata.

2. L'articolo 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato.

ALLEGATO I
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Milier
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindi.
Abies nebrodensis (Lojaac.) Mattei
Abies pinsapo Boiss.
Acer campestre L.
Acer obtusatum W. et K.
Acer opulifolium Chaix
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus cordata (Loisel) Desf.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench
Betula aetnensis Raf.
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Miller
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus deodara (D. Don) G. Don
Cedrus libani A. Richard
Cupressus sempervirens Smith
Eucaiyptus spp.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Juglans nigra ed ibridi
Juglans regia
Larix decidua Miller
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Le deb.
Larix x eurolepis Henry
Ostrya carpinifolia Scop.
Paulownia spp.
Picea excelsa Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.
Pinus canariensis C. Smith
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud.
Pinus halepensis Miller
Pinus leucodermis Antoine
Pinus mugo Turra
Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
Pinys pinea L.
Pinus radiata D. Don
Pinus sylvestris L.
Pinus uncinata Miller
Populus SPP e ibridi
Prunus avium L.
Prunus padus L.
Pseudotsuga menziesii Franco
Pyrus pyraster Burgds.
Quercus cerris L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus ilex L
Quercus macrolepis Kotschy
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Quercus trojana Webb
Robinia pseudoacacia L.
Salix alba L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hudson
Ulmus minor Miller
Ulmus spp.ed ibridi

ALLEGATO II
(Articolo 2, comma 2, lettera a))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME
"IDENTIFICATI ALLA FONTE"

1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo o, per le specie sporadiche ed i popolamenti misti, un'area di raccolta ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso può essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale.

2. La fonte di semi, il soprassuolo o l'area di raccolta devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro.

3. Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione. Occorre, inoltre, dichiarare se i materiali di base sono:
a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta;
b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta.
Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.

ALLEGATO III
(Articolo 2, comma 2, lettera b))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME
"SELEZIONATI".

Generale: il soprassuolo e' valutato tenendo conto del fine specifico dichiarato al quale e' destinato il materiale di moltiplicazione; a seconda del fine specifico, viene attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 10. I criteri di selezione sono stabiliti dallo Stato membro e il fine e' indicato nel registro nazionale.

1) Origine: Occorre appurare, mediante prove storiche o altri mezzi appropriati, se il soprassuolo sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.

2) Isolamento: I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o a soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

3) Entità della popolazione: I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficiente di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

4) Età e sviluppo: I soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età, o un fase di sviluppo tale che i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza.

5) Omogeneità: I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

6) Adeguatezza: I materiali devono essere chiaramente adeguati alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza.

7) Stato sanitario e resistenza: Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi e resistenti alle influenze sfavorevoli del clima e del luogo, ad eccezione dei danni causati dall'inquinamento, in cui crescono.

8) Produzione quantitativa: Per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione quantitativa di legno deve essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

9) Qualità del legno: La qualità del legno deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.

10) Forma o portamento: Gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

ALLEGATO IV
(Articolo 2, comma 2, lettera c))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME
"QUALIFICATI".

1. Arboreto da seme
a) Il tipo, l'obiettivo, la designazione dell'incrocio e la disposizione in campo, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
b) I cloni o le famiglie componenti devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.
c) I cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'organismo ufficiale e definiti in modo tale che ogni componente possa essere identificato.
d) Le diramature effettuate negli arboreti da seme devono essere descritte, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascuna diramatura, e registrate presso l'organismo ufficiale.
e) Gli arboreti da seme devono essere gestiti, e le sementi raccolte, in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

2. Genitori
a) I genitori devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III, oppure selezionati per la loro capacità di combinazione.
b) L'obiettivo, la designazione dell'incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
c) L'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
d) Nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nei materiali di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

3. Cloni
a) Il clone deve essere identificabile per i suoi caratteri distintivi, che devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale.
b) Il valore del singolo clone deve risultare dall'esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.
c) Gli ortet destinati alla produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche principali, con particolare attenzione ai requisiti di cui ai punti 4, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato III.
d) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.

4. Miscugli di cloni
a) Il miscuglio di cloni deve essere conforme ai requisiti di cui al precedente punto 3, lettere a), b) e c).
b) L'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e le materie prime devono essere approvati e registrati dall'organismo ufficiale. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente.
c) Gli Stati fissano un limite massimo di anni o di ramet prodotti, ai fini dell'ammissione.

ALLEGATO V
(Articolo 2, comma 2, lettera d))

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI
ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME
"CONTROLLATI".

1. REQUISITI PER TUTTI GLI ESAMI

a) Requisiti generali
I materiali di base devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato III o all'allegato IV.
Le prove effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base sono predisposte, organizzate e condotte, e i relativi risultati sono interpretati, conformemente a procedure riconosciute a livello internazionale. I materiali di moltiplicazione sottoposti a prove comparative devono essere confrontati con uno o preferibilmente più prototipi scelti in precedenza.

b) Caratteri soggetti ad esame
i) le prove devono consentire di valutare caratteristiche specifiche, che devono essere indicate per ciascuna prova;
ii) l'esame verte normalmente sull'adattamento, sulla crescita e sui fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto del fine specifico perseguito, sono valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova;

c) Documentazione
I dati registrati, che devono essere messi a disposizione dell'organismo ufficiale, devono indicare le stazioni in cui hanno avuto luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. L'età dei materiali e i risultati della valutazione devono essere registrati presso l'organismo ufficiale.

d) Dispositivi sperimentali
i) Ogni campione di materiale di moltiplicazione deve essere costituito, piantato e gestito in modo identico, per quanto lo consentono i diversi tipi di materiale vegetale.
ii) Ogni esperimento deve essere condotto secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente da esaminare.

e) Analisi e validità dei risultati
i) I dati che risultano dagli esperimenti devono essere analizzati con metodi statistici riconosciuti a livello internazionale; devono essere presentati risultati per ogni carattere soggetto a esame.
ii) Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili.
iii) Deve essere inoltre proposta la regione di probabile adattamento all'interno del paese in cui e' stata effettuata la prova e devono essere indicate le caratteristiche che potrebbero limitarne l'utilità.
iv) Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno alle caratteristiche
- dei materiali di base, o
- di analoga resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d'importanza economica,
tali materiali di moltiplicazione sono eliminati.

2. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEI MATERIALI DI BASE

a) Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti dei seguenti materiali di base: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

b) Documentazione
Per l'ammissione dei materiali di base e' richiesta la seguente documentazione supplementare:
i) l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;
ii) la designazione dell'incrocio utilizzata per ottenere i materiali di moltiplicazione impiegati nella prova.

c) Procedure di prova
Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
i) il valore genetico di ciascun componente deve essere valutato in due o più stazioni, delle quali almeno una deve trovarsi in un ambiente adatto all'uso proposto dei materiali di moltiplicazione;
ii) la supposta superiorità dei materiali di moltiplicazione da commercializzare deve essere valutata in base a tali valori genetici e alla specifica designazione dell'incrocio;
iii) le prove e le valutazioni genetiche devono essere approvate dall'organismo ufficiale.

d) Interpretazione
i) La supposta superiorità dei materiali di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per un carattere o un insieme di caratteri.
ii) Deve essere indicato se il valore genetico stimato dei materiali di moltiplicazione e' inferiore alla popolazione di riferimento per ogni carattere importante.

3. REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

a) Campionatura dei materiali di moltiplicazione
i) I campioni dei materiali di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi dei materiali di moltiplicazione derivati dai materiali di base che devono essere ammessi.
ii) I materiali di moltiplicazione sessuale per le prove comparative devono essere
- raccolti durante anni di buona fioritura e di buona produzione di sementi e i frutti; può essere utilizzata l'impollinazione artificiale,
- raccolti secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

b) Prototipi
i) Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove e' possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati in linea di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale. Provengono, se possibile, da soprassuoli selezionati secondo i criteri di cui all'allegato III o da materiale di base ufficialmente ammesso ai fini della produzione di materiali controllati.
ii) Per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie parentali devono essere comprese tra i prototipi.
iii) Possibilmente, devono essere utilizzati più prototipi. In caso di necessità giustificata, un prototipo può essere sostituito dal materiale di moltiplicazione più adatto tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova.
iv) Gli stessi prototipi sono utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

c) Interpretazione
i) Deve essere constatata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno uno dei caratteri importanti.
ii) Bisogna indicare chiaramente i caratteri d'importanza economica o ambientale per i quali si e' constatata una significativa inferiorità rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteri favorevoli.

4. AMMISSIONE CONDIZIONATA

In base a una valutazione preliminare di prove avviate da poco, può essere concessa un'ammissione condizionata. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce dev'essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

5. ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere ammessi dall'organismo ufficiale ai fini di un'ammissione condizionata o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra gli elementi misurati e i caratteri che dovrebbero essere valutati nelle prove in ambiente forestale. Gli altri caratteri da esaminare devono essere conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3.

ALLEGATO VI
(Articolo 2, comma 2)

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI
I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTI DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALI
DI BASE.


====================================================================

                Categoria dei materiali forestali di moltiplicazione

  Tipo di          (colore dell'etichetta, se vengono utilizzati

 materiale             un'etichetta o un documento colorati)

  di base       ----------------------------------------------------

                Identificato  Selezionato  Qualificato  Controllato

                 alla fonte

                  (Giallo)       (Verde)       (Rosa)      (Blu)

====================================================================

Fonte di semi        x

--------------------------------------------------------------------

Soprassuolo          x             x                         x

--------------------------------------------------------------------

Arboreto da seme                                  x          x

--------------------------------------------------------------------

Genitori                                          x          x

--------------------------------------------------------------------

Clone                                             x          x

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Miscuglio di cloni                                x          x

ALLEGATO VII
(Articolo 9, comma 1)

PARTE A

REQUISITI DA RISPETTARE PER LE PARTITE DI FRUTTI E SEMENTI DELLE SPECIE DI CUI ALL'ALLEGATO I.

1. Le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'allegato I possono essere commercializzate solo a condizione di raggiungere un livello minimo di purezza della specie del 99%.

2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, nel caso di specie strettamente collegate di cui all'allegato I, tranne gli ibridi artificiali, la purezza della specie delle partite di frutti o di sementi deve essere dichiarata se e' inferiore al 99%.

PARTE B

REQUISITI DA RISPETTARE PER LE PARTI DI PIANTE DELLE SPECIE E DEGLI IBRIDI ARTIFICIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I.

Le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I devono essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile e' determinata da criteri morfologici, fitosanitari e dimensionali. Nel caso di Populus spp., si può dichiarare che i requisiti supplementari di cui alla parte C del presente allegato sono soddisfatti.

PARTE C

REQUISITI RELATIVI ALLE NORME DI QUALITA' ESTERIORE PER POPULUS SPP. PROPAGATO MEDIANTE TALEE CAULINARI E PIANTONI.

1. Talee caulinari
a) Le talee caulinari vengono considerate di qualità leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:
i) il legno ha più di due anni di età;
ii) presentano meno di due gemme ben conformate;
iii) sono colpite da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi;
iv) presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione.
b) Dimensioni minime delle talee:
- lunghezza minima: 20 cm;
- diametro minimo della cima;
Classe CE 1:8 mm
Classe CE 2: 10 mm.

2. Piantoni
a) I piantoni vengono considerati di qualità leale e mercantile soltanto se non presentano alcuno dei seguenti difetti:
- il legno ha più di tre anni di età,
- presentano meno di cinque gemme ben conformate,
- sono colpiti da necrosi o presentano danni causati da organismi nocivi,
- presentano segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa o decomposizione,
- presentano ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura,
- presentano fusti multipli,
- presentano fusti con eccessiva curvatura.
b) Classi di dimensioni dei piantoni:


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       Classe               Diametro minimo       Altezza minima (m)

                      (in mm) a media lunghezza

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Regioni non mediterranee

         N1                      6                       1,5

         N2                     15                       3,00

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Regioni mediterranee

         S1                     25                       3,00

         S2                     30                       4,00

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PARTE D

REQUISITI DA RISPETTARE PER IL POSTIME DELLE SPECIE E DEGLI IBRIDI ARTIFICIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I.

Il postime deve essere di qualità leale e mercantile. La qualità leale e mercantile e' determinata da criteri morfologici e fitosanitari, dalla vitalità e dalla qualità fisiologica.

PARTE E

REQUISITI DA RISPETTARE PER IL POSTIME DA COMMERCIALIZZARE ALL'UTILIZZATORE FINALE NELLE REGIONI A CLIMA MEDITERRANEO.

Il postime e' commercializzato solo se il 95% di ciascuna partita e' di qualità leale e mercantile.

1. Il postime viene considerato di qualità leale e mercantile soltanto se non presenta alcuno dei seguenti difetti:
a) presenta ferite, salvo le ferite prodotte con strumento da taglio durante la potatura o quelle dovute ai danni causati dal sollevamento;
b) mancano gemme in grado di spuntare prima della tallitura;
c) presenta fusti multipli;
d) il sistema radicale e' deformato;
e) presenta segni di disseccamento, surriscaldamento, muffa, decomposizione o altri segni causati da organismi nocivi;
f) le piante non sono ben equilibrate.

2. Dimensioni delle piante


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Specie         Altezza    Altezza      Altezza     Diametro minimo

               (anni)   minima (cm)  massima (cm)  del colletto (mm)

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Pinus

halepensis       1          8            25              2

                 2         12            40              3



Pinus

leucodermis      1          8            25              2

                 2         10            35              3



Pinus nigra      1          8            15              2

                 2         10            20              3



Pinus pinaster   1          7            30              2

                 2         15            40              3



Pinus pinea      1         10            30              3

                 2         15            40              4



Quercus ilex     1          8            30              2

                 2         15            50              3



Quercus suber    1         13            60              3

3. Dimensioni del container, se utilizzato


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   Specie            Volume minimo (cm3) del container

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Pinus pinaster                      120



Altre specie                        200

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ALLEGATO VIII
(Articolo 6, comma 1)

(formato pdf)