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Legge 23 maggio 1997, n. 135

" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 119 del 24 maggio 1997

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 8.
Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualita' presso la Cassa depositi e prestiti

1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:
a) " 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi,incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";
b) " 56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.";
c) " 57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
d) " 58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 9.
Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici

1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita' di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

2. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attivita' di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate.

Art. 10.
Modalita' di ridestinazione dei finanziamenti per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS

1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17 gennaio 1997, n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalita' stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Art. 11.
Centri storici

1. Al comma 7, lettera e), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2 , comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;".

2. Al comma 8, lettera a), dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,".

2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente:
" 8-bis. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori ".

Art. 12.
Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri

1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,n. 758, ed e' ridotta della meta' la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994.

Art. 13.
Commissari straordinari e interventi sostitutivi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
(Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione).

3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel risptto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.

Art. 14.
Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive.

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, gia' ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventidi risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente gia' impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonche' quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprieta' pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilita'.

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad impiegare sino al dieci per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6-ter del decretolegge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Art. 15.
Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalita' necessarie per:
a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o piu' prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).
2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.
2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.".

Art. 16.
(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 17.
Anticipata occupazione del demanio aeroportuale

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche' all'attivita' di gestione aeroportuale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.

Art. 18.
Rimborso delle spese di patrocinio legale

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.

Art. 19.
Norme sul processo amministrativo

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnicoamministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, puo' definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

3. Tutti i termini processuali sono ridotti della meta' ed il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.

4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.

5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.

6. La parte interessata ha facolta' di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 19-bis.
Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali

1. Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio'-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, e' concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
Norme finali

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economicofinanziaria per il triennio 1997-99, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 20-bis.
Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure gia' regolanti l'attivita' dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

Art. 20-ter.
Disposizioni in materia di indennita' di mobilita'

1. Il diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilita', abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.

2. Senza ulteriori oneri, e' erogata l'indennita' spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997.

Art. 21.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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