Legge 23 dicembre 1996, n. 653
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 31 dicembre 1997. I comandi militari di - regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
1-bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita' all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
1-ter. II trattenimento in servizio di cui al comma 1- bis si applica, con le medesime modalita' e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.
3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche' delle diverse modalita' operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non puo' essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.
Art. 2.
1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.".
2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 sono soppresse:
1) la lettera d) del comma 2;
2) al comma 4 le parole: "dello stesso contingente";
b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 36:
1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le parole: "piu' gravi della consegna"; 2) il numero 4) e' soppresso;
c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: "di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame";
d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: "proveniente dal ruolo 'sovrintendenti' e dal ruolo 'appuntati e finanzieri'" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo della guardia di finanza";
e) al comma 3 dell'articolo 43, e' aggiunta la seguente lettera:
"d- bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea";
f) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 e' sostituita dalla seguente:
" a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;";
b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17;";
c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 17;".
6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonche' alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.
6-bis. I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato.
7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari" sono sostituite dalle seguenti: "ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti".
Art. 3.
1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.
2. Per assicurare la continuita' del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' altresi' autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validita' della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici e' riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attivita' tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici. L'inquadramento e' effettuato conservando l'anzianita' di servizio e di qualifica.
4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, e' fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.
5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalita' indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 4.
1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilita' del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 e in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, - capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.
Art. 6.
1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "relativamente agli anni 1994 e 1995," sono sostituite dalle seguenti: "relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,".
Art. 7.
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 465.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Si omette il testo dell'allegato)