[an error occurred while processing this directive]


Legge 23 dicembre 1996, n. 652

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464.

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nel quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi, dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorche' e' intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento e' anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 2.

1. L'articolo 309 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza";
b) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura puo' partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.".

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.".

Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.".

Art. 5.

1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorita' giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

Art. 5-bis.

1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'arti colo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima.

Capo II
PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITA' DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA

Art. 6.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, e' sostituito dal seguente:
" 1-ter. L'utilizzazione, per finalita' di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente in relazione alla realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997.".

Art. 6-bis.

1. E' istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del Parco nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Art. 6-ter.

1. Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1 gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilita' del personale necessario alla utilizzazione di tali stabili menti.

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ritorno all'indice