Legge 20 dicembre 1996, n. 639
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996
Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.
3. Restano altresí validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'articolo 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'articolo 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'articolo 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'articolo 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 21 dicembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Sezioni giurisdizionali
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti:
" 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni.
5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.
5-ter. I l ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.
5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello ".
2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati.
2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in termini.
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' inserito il seguente:
" 8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.".
3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni".
3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma".
Art. 2.
Termini per l'esercizio del controllo
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente:
" 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.".
2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fermo il disposto di cui all'articolo 51, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "; puo' altresi' pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" sono soppresse.
Art. 3.
Azione di responsabilita'
1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per - revocazione ".
"4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso.
2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.
2-ter. L'azione di responsabilita' per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo dei servizi.
Art. 4.
Sezioni riunite in sede non giurisdizionale
1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono composte per ciascuna delle dette funzioni da trentaquattro magistrati, designati all'inizio di ogni anno sulla base di predeterminati criteri di graduale rotazione dal consiglio di presidenza, in modo che siano rappresentati tutti i settori di attivita' e tutte le qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato - nominato relatore dal presidente della Corte dei conti non sia compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.
Art. 5.
Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria
1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dai seguenti:
"10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti".
Art. 6.
Assegnazione di ufficio
1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive. Le assegnazioni di ufficio non possono superare, in ogni caso, la durata di un anno.
Art. 7.
Referendari e primi referendari
1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi ai referendari e primi referendari della Corte dei conti in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica l'ordine di anzianita' del medesimo personale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 8.
Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9.
Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 441.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.