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Legge 7 novembre 1996, n. 569

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, e' convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
Proroga termini tributari

1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonche' delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi fino al 30 giugno 1997, a decorrere dalla data in cui si e' verificato l'evento, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonche' ai connessi adempimenti civilistici e amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, i quali svolgono nei predetti comuni la propria attivita' o possiedono immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 1, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' bancaria o assicurativa.

3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni indicati ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede operativa altrove che svolgono nei predetti comuni la propria attivita', a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre 1996, sono rispettivamente differiti al 1 ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996.

5. I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente articolo, sono prorogati al 30 giugno 1997.

6. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini per l'accertamento e la riscossione relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati fino al 30 giugno 1997.

7. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.

8. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonche' i termini per i relativi versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al 30 giugno 1997.

9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate nel presente articolo e' subordinata alla presentazione, all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:
a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali, in uno dei comuni indicati nel comma 1, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attivita', ovvero la proprieta' o il possesso di immobili;
b) un rilevante danno, conseguente ai predetti eventi. La sola effettiva sussistenza del danno e' attestata dal sindaco o da un suo delegato.

10. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire due milioni.

11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.

12. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, vi svolgevano un'attivita' per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che, a seguito dei predetti eventi, hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa, necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo ove erano tenute le scritture predette. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si applicano le sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra la data in cui si e' verificato l'evento alluvionale nel luogo di tenuta e di conservazione delle scritture stesse ed il 6 ottobre 1996.

13. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' e i termini per la ripresa della riscossione.

Art. 2.
Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, nonche' delle province di Udine e Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dei predetti eventi, e' corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge n. 164 del 1975.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra le date degli eventi alluvionali ed il 31 dicembre 1996 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. Ferma restando la condizione di cui all'articolo 1, comma 9, per le province di Lucca e Massa Carrara dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1996 e per le province di Udine e Pordenone dal 23 giugno 1996 al 23 ottobre 1996, e' sospeso il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Il predetto periodo di sospensione vale anche per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301.

6. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione di cui al comma 5 avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza della sospensione medesima e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 in cinque rate. Nel caso di versamenti effettuati entro le date del 20 e 23 giugno 1996 non si da' luogo a rimborsi.

7. (Soppresso dalla legge di conversione).

8. Ai lavoratori residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, dipendenti da datori di lavoro privati non danneggiati e che per l'isolamento delle localita' di residenza non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro e sono stati utilizzati in attivita' di emergenza, si applicano, previa certificazione del sindaco e fino al ripristino dell'agibilita' delle strade, le disposizioni previste per i volontari della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e relative modifiche ed integrazioni. Al relativo onere valutato in lire 105 milioni per l'anno 1996 si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Art. 3.
Sospensione termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara nonche' delle province di Udine e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze del Ministro dell'interno, con delega per la protezione civile, n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dalle date del 19 e 22 giugno al 31 dicembre 1996. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 dicembre 1996 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara, e prima del 22 giugno 1996, per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curera', in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei debitori, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Art. 4.
Disposizioni sulla leva

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente agli anni 1996 e 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Art. 5.
Proroga di termini relativi alla gestione del bilancio degli enti locali

1. Per gli enti locali interessati agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, i termini relativi alla gestione del bilancio 1996 di cui all'articolo 17, commi 3, 8 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Art. 5-bis.
Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, ad eccezione del comma 8, si fa fronte nei limiti di lire 3 miliardi per l'anno 1996 a valere sulle disponibilita' di cui al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del medesimo anno, e quanto a lire 500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando, nella rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale".

Art. 6.
Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti

1. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "sei mesi dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 gennaio 1997".

Art. 6-bis.
Utilizzo di disponibilita' di bilancio

1. Le disponibilita' iscritte in conto residui sui capitoli 9004, 9087 e 9088 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno 1996 e non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 6-ter.
Delocalizzazione di impianti industriali

1. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree individuate dalle ordinanze numeri 2396, 2449 e 2451 datate rispettivamente 20 dicembre 1994, 25 e 27 giugno 1996 per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, si rende necessaria la delocalizzazione degli impianti industriali ivi ubicati al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e/o a cose.

2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. predispone un piano di intervento articolato, d'intesa con le regioni interessate e con il Dipartimento della protezione civile, nel quale sia prevista la possibilita' di attingere anche a finanziamenti agevolati e comunitari nell'ambito del quadro di sostegno 1994-1999, obiettivo 2, nel quale gli interventi hanno carattere prioritario.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la GEPI S.p.a. e' autorizzata ad intervenire a valere sulle disponibilita' di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

4. Per l'attuazione degli interventi nelle aree individuate dalle ordinanze di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad adottare specifiche ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potra' stabilire criteri e modalita' di intervento della GEPI S.p.a., anche in deroga alla normativa che ne disciplina l'attivita'.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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