Legge 8 agosto 1996, n. 425
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 208 del 5 settembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
IMPOSTE DIRETTE
Art. 7.
Redditi di capitale
1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonche' da parte di societa' semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.
2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non e' finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non puo' essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori e' equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.
5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le societa' di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante.
6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento".
6-bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma".
7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati e' fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.
7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento.
8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.
9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, e' dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' soppressa la lettera a).
12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1 luglio 1996 e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine e' differito al 15 novembre 1996; le disposizioni del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalita' per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato".
13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, non si applica per i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996.
Art. 8.
Reddito di lavoro autonomo
1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole "spese di impiego" e' inserita la seguente ", custodia" e nel secondo periodo, le parole "Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Per i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,";
b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: "la riduzione non si applica" sono inserite le seguenti: "alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e";
b- bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;".
2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettere b) e b-bis ), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9.
Reddito di impresa
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), la parola "nono" e' sostituita dalla seguente: "quarto";
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "2500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti "nonche' i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici".
2. La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
IMPOSTE INDIRETTE E ALTRE ENTRATE
Art. 10.
Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali
1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione" sono inserite le seguenti: "di ciclomotori,".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 44:
1) al primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "meta' della" sono soppresse;
2) il secondo comma e' abrogato;
b) nell'articolo 54, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.";
c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
"L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma.".
2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse.
2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "superiore ad un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole "per effetto del secondo comma dell'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto del'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)";
b) nell'articolo 10, numero 8), le parole "o acquistati per la rivendita" sono soppresse;
c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) e' inserito il seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;";
d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) e' aggiunta la seguente:
"e-quinquies) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: "o acquistati per la rivendita".
5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
b) il comma 4 dell'articolo 50 e' abrogato;
c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa': lire 250.000;".
6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' elevato a lire 250 mila.
7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente: "Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.".
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:
a) alle locazioni e affitti di beni immobili;
b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale";
b) nell'articolo 37, comma 1, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data.";
c) nell'articolo 59, comma 1:
1) nell'alinea, le parole "nella misura fissa di lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fissa prevista per l'imposta di registro";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.".
11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.
12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e' sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 e' affidata agli uffici del dipartimento del territorio.
15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 e' soppressa.
16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' soppressa.
17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto potra' autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalita'.";
2) dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalita' stabilite dal secondo periodo del secondo comma.";
b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.".
19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, puo' altresi' produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalita' e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.".
21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.".
22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2- bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonche' quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente puo' emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.".
22-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-ter e' aggiunto il seguente: "27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382".
Art. 11.
Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate
1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie gia' effettuate.
3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' sostituito dal seguente:
" 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.".
3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero.
4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee e' stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.
Art. 11-bis.
Termini per i versamenti in materia di irregolarita' formali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarita', alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996 .
Art. 12.
Devoluzione erariale delle maggiori entrate
1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 12-bis.
Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attivita' che in pensione.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Artt. 01 - 6 | Artt. 7 - 13 |