Nota introduttiva
La norma istitutiva
La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è stata istituita con l'articolo 56, comma 1, della legge n. 88 del 9 marzo 1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
La composizione
La Commissione è composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
Le funzioni della Commissione
La Commissione, a norma del citato articolo 56 comma 1, esercita il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Il successivo comma 2 del citato articolo 56 - comprensivo delle modifiche integrative apportate con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) - stabilisce che la Commissione vigila:
• sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;
• sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
• sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.
Si evidenzia in particolare come l'adeguamento normativo intervenuto con le previsioni contenute nella legge di stabilità 2014 abbia esteso e chiarito l'ambito di vigilanza esercitato da parte della Commissione bicamerale, la quale ha pertanto ad oggetto sia la gestione della previdenza tradizionale da parte degli enti previdenziali, sia le forme di previdenza complementare - i fondi pensione - e i piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative, con la finalità di procedere non solo ad un riscontro sull'andamento gestionale degli enti e sull'impiego delle risorse finanziarie gestite nell'interesse contabile degli utenti, ma anche nell'interesse di una gestione che deve risultare macroeconomicamente utile a garantire forme di reperimento ed impiego di ingenti risorse finanziarie per il settore pubblico allargato.
Una successiva disposizione introdotta con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) prevede inoltre che nell'ambito delle competenze della Commissione rientrano (ferme restando le attribuzioni della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453) anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale.