Nota esplicativa
Nella presente sezione sono riportate talune informazioni che la legislazione vigente in materia di finanziamento dei partiti politici prevede siano pubblicate sul sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Si tratta in particolare dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, che dispongono la pubblicazione:
- delle comunicazioni con cui i partiti politici danno notizia ai Presidenti delle Camere dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web degli statuti e dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati (comma 2);
- delle contribuzioni superiori a 500 euro in base d'anno erogate in favore dei partiti iscritti nel registro nazionale dei partiti politici (comma 3).
A seguito delle modificazioni al testo del citato articolo 5 introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019 sono equiparate ai partiti e ai movimenti politici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal medesimo articolo:
a) le fondazioni, associazioni e comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
b) le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.