Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Testo della legge
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonchè di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonchè i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a)
i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;b)
il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;c)
i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;d)
la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;e)
ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi dipersonale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.
Art. 40.
(Personale della scuola)
1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.
2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1o settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.
8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.
11. È estesa all'anno scolastico 1998-99 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonchè delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attua-zione.
Art. 41.
(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e mis-sioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.
3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo" si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: "impiegati della carriera direttiva" si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1o gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di "assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.
5. L'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n, 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1o gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.
6. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole: "anche se non esiste vacanza nel grado superiore" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio".
Art. 42.
(Affari esteri)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine "Amministrazione" deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.
3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo status di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: "Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto" deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
Art. 44.
(Dismissione di attività pubbliche)
1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.
4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa dal Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.
Art. 45.
(Difesa)
1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contentuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.
3. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, con esclusione delle unità navali, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi".
5. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla località di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza".
6. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo gratuito ivi prevista è autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
Art. 46.
(Servizio sostitutivo di leva)
1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego.
2. I volontari devono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.
3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.
4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.
5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero per i beni culturali e ambientali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.
Capo III
FINANZA DECENTRATA
1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno precedente.
6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni e università statali a partire dal 1o luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole: "non si tiene conto", sono inserite le seguenti: "della rateazione degli importi e".
8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1o luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonchè di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.
Artt. 1 -10 | Artt. 11 - 20 | Artt. 21 - 31 | Artt. 32 - 38 | Artt. 39 - 47 | Artt. 48 - 54 | Artt. 55 - 58 | Artt. 59 - 65 |
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