Legge n. 140 del 28 maggio 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997
Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato
1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonche' del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 2.
Anticipo d'imposta
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:
" 211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione.
211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.
211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, - l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.".
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, e' posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entita' e la durata del contributo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3.
Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.
Art. 3-bis.
Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali".
2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 e' sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".
3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 e' abrogato.
Art. 4.
Disposizioni in materia di condono previdenziale
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata e' fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.
4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche' in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.
4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.
5. Possono essere corrisposti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. 6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.
6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Disposizioni varie di contenimento
1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.
3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane e' autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.
Art. 6.
Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro
1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.
2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente:
"56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attivita' professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. ".
3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono inseriti i seguenti:
"58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'".
4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonche' alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.
5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, e' stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessita' di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.
Art. 7.
Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari
1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema - tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita' e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema - tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.
2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate gia' realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti.
Art. 8.
Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esegibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di recupero crediti di comprovata affidabilita' e che siano abilitati alla suddetta attivita' da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilita' della loro realizzazione.
1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entita' complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.
Capo III
Disposizioni in materia fiscale
Art. 9.
Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione
1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' - determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.
Art. 9-bis.
Norme in materia di entrata
1. I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre sente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 e' inserito il seguente:
"75-bis. Le societa' di fatto esercenti le attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla societa' di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. I soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-bis commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.
6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite e' d'importo fino a lire 5 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo e' di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.
7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente.
8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:
a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore e' costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente, dopo che e' intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque il valore accertato.
10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente da' comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarita' dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarita' formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.
11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente da' comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.
12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.
13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo e' superiore a lire 20 mila.
14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non e' dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'articolo 3 dello stesso decreto - legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.
15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.
16. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.
18. L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.
19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' prorogato al 31 luglio 1997.
20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22. Il termine previsto dall'articolo 2-nonies del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 luglio 1997.
23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto - legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' prorogato al 28 febbraio 1998.
Art. 10.
Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici
1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.
Art. 11.
Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera a) e' abrogata;
b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:
"n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.";
c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
"i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.";
d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione e' irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non e' corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti.";
e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.";
e-bis) nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: "e le detrazioni previste nell'articolo 26" sono sostituite dalle seguenti: ", e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso". 1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ebis del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.";
b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.";
c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la parola: "formalita'" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.";
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.";
d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: "ufficio del registro" sono inserite le seguenti: "e versate direttamente dagli eredi e dai legatari".
3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), e' prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1-bis, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.
5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Con decreto dirigenziale e' approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalita' di versamento dei tributi di cui al presente articolo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.
Art. 12.
Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attivita' di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.
Art. 13.
Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali
1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia , secondo le modalita' di cui al presente articolo.
2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalita' di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale e' stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni.
4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare:
a) le tipologie di spesa ammissibili;
b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;
c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione;
e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' d restituzione.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari al lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: -- 100 miliardi;
- Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): -- 200 miliardi;
- Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): -- 50 miliardi.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13-bis.
Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA
1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: "dell'avvio", introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.
Art. 14.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
1. Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di attuazione del presente articolo.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Si omette il testo dell'allegato