Legge 23 dicembre 1996, n. 649
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995, n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi nel campo della ricerca
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.
2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
Art. 1-bis.
Interventi nel settore della pubblica istruzione
1. Per quanto concerne gli edifici di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999.
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Interventi nel settore agricolo
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996.
4. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, e' autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
5. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1996. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 500 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni medesimi e, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 3.
Interventi nei settori produttivi
1. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995.
2. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto". Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.
3. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
4. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, gia' prorogato al 30 giugno 1996, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione, nonche' il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi.
5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi gia' presentata resta confermato al 31 marzo 1995.
6. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, gia' prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, e' differito al 31 dicembre 1996.
Art. 4.
Interventi in materia sanitaria
1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994"; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' differito al 31 dicembre 1997.
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;".
5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.
6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997.
6-bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, per i quali e' stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, possono esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 1997.
7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
" 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.".
8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.
Art. 5.
Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati
1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione e' pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.
Art. 6.
Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari e degli sfollati della ex Jugoslavia
1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita' indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attivita' di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalita' umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i contributi di cui al precitato articolo 11. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 7.
Disposizioni in materia di mobilita' e di trattamento di integrazione salariale
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1 gennaio 1993".
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unita' che fruiscono delle indennita' ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unita', fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Art. 8.
Editoria speciale periodica per i non vedenti
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, e' riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995 ripartito con i criteri e le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 9.
Commissione nazionale per la parita' e pari opportunita' tra uomo e donna
1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalita' della Commissione per la parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attivita' svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonche' per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea e' sostituito dal seguente:
" 1. La Commissione dura in carica tre anni ed e' composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su designazione del Ministro per le pari opportunita':";
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".
Art. 10.
Proroga di termini di entrata in vigore
1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, gia' sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.".
2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, gia' sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.".
Art. 11.
Regime comunitario di produzione lattiera
1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove cio' non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
Art. 11-bis.
Defferimento termini in materia di stagione venatoria
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, comma 11, secondo periodo, le parole: "dalla stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 1997";
b) all'articolo 21, comma 1, lettera b), le parole: "entro il 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997";
c) all'articolo 36, comma 6, le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 luglio 1997".
2. Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Art. 11-ter.
Utilizzazione di somme non impegnate
1. Le autorizzazioni legislative di spesa iscritte in bilancio ai fini della attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di iscrizione, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alla concessione dei buoni pasto ed a quelli relativi alle competenze accessorie di cui agli articoli 36 e 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il biennio 1994-1995, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 12.
Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.