Legge 23 dicembre 1996, n. 647
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonchè dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.
5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e' integrato di 1.000 unita' relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unita' relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 e' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, e' integrato di ulteriori 900 unita' relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita' portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997.
4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessita' con riguardo anche alla costituzione delle Autorita' portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorita' portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorita' portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.
5. Le Autorita' portuali, nei limiti delle disponibilita' di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorita' portuale e' subentrata, che intendono costituirsi in societa' o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresi le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonche' delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle Autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, e' concesso l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di eta', ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di - invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terra' conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.
8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle societa' Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Societa' finanziaria marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di eta', ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.
11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonche' dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres gia' in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 e' autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.
14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unita', ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed e' rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.
16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorita' portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto e' a carico della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
19. E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita' al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997.
20. Il commissario liquidatore, provvede altresi', all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
21. Al fine di favorire l'efficienza ed operativita' del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, e' autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalita' di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonche' per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonche' il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di Autorita' portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessita' e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.
21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali puo' essere previsto che ai fini di una maggiore produttivita' del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione. 21-ter. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
a) le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime possono autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui e' istituito, ed e' tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera e' fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti commissioni parlamentari si esprimono nei successsivi trenta giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle societa' derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960.
22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 2.
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.
01. All'articolo 3 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "ed integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione".
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
" a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
" b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;".
3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge".
4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni gia' pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.".
4-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' abrogata.
5. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: "negli articoli da 36 a 55" sono aggiunte le seguenti: "e 68".
6. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
" m) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;".
7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente comma:
" 2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.".
8. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
" i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.".
9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
" l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale". 10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.".
11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorita' portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale.
12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente comma:
" 2-bis. Le Autorita' portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".
13-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
" 1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorita' portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione".
14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorita' portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorita' portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita' portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.".
15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.".
16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanita' e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorita' portuali, dalle autorita' marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.".
16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale ".
17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.".
18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto in fine il seguente comma:
" 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.".
19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Costituzione delle Autorita' portuali e successione delle societa' alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia' non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realta' portuali considerate nonche', ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorita' portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attivita' operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in societa' secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonche' in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle societa' derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali societa' ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' alla gestione delle Autorita' ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al piu' presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le Autorita' portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresi' preposti alla gestione delle Autorita' portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorita' portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorita' portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprieta' e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con le stesse modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorita' portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorita', per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorita' marittime".
20. La parola: "commissari" di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come: "ufficio commissariale", comprensiva di eventuali commissari aggiunti.
21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.".
22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21.".
23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Tali societa' ed imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma.".
23-bis. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "in sede di prima applicazione della presente legge" sono soppresse.
24. ll comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"6. Le Autorita' portuali concedono alle societa' e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle autorita' portuali".
25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' soppresso.
26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, nonche' le competenze degli uffici periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano alle Autorita' portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorita' portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorita' portuale.".
27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "1 gennaio 1993" e le parole: "dal 1991" sono sostituite con le seguenti: "1 gennaio 1995" e "dal 1994".
28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
" 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresi' abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1996.".
29. Dal 1 luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.
30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
" 6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.".