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Legge 8 agosto 1996, n. 425

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996



Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 208 del 5 settembre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 01.
Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.

2. Il presente decreto dispone altresi' maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998

.

Art. 1.
Spesa per l'assistenza farmaceutica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali e' prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unita' posologica piu' basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza. Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996.

3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
"130. Il Ministero della sanita' autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali cosi' come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu' principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialita' medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993."

4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonche' i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonche' il Ministero della sanita', per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanita' relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui e' autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.

6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dai seguenti:
" 11. Fermo restando che le unita' sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanita' il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.
11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica puo' registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.".

Art. 1-bis.
Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e' abrogata.

Art. 2.
Ulteriori interventi in materia sanitaria

1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

Art. 3.
Riduzione stanziamenti e blocco impegni

1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.

2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per la revisione delle pensioni di guerra e per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri nonche' della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore", costituiscono economie di bilancio.

2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.

3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, e' ridotto di lire 50 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, e' assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.

5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.

6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a "Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni". I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.

7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.

8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 7 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione e' limitata al 5 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.

9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e' ridotta di lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire 230 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresi', economie di bilancio le disponibilita' in conto residui per l'importo di lire 30 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 puo' essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonche' quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, danno luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi lire.

Art. 4.
Verifica stato invalidita' civile

1. Entro il 30 novembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennita', sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermita' che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidita' civile. Tale certificazione dovra' essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 1996.

2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.

3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, gia' previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.

3 -bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidita' civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidita' civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.

3 -ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.

3 -quater. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al giudice ordinario.

3 -quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.

3 -sexies. Nella programmazione della attivita' di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 da' priorita' agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianita' di godimento della pensione, assegno o indennita' superiore a cinque anni e per quelle province ove piu' elevata e' la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennita' in essere dall'inizio del trimestre, nonche' il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.

3 -septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddittuali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidita' civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne da' comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potra' essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3 -octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni.

3 -nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' abrogato.

3 -decies. Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo.

Art. 5.
Parziale copertura posti scuola

1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del 35 per cento delle predette dotazioni. E' fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali e' prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.

3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali puo' essere utilizzato per lo svolgimento delle attivita' di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

Art. 6.
Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali

1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e' fissata per gli anni 1997 e 1998 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.

2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali e' ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89;
b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;
c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993.

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