Legge 23 dicembre 2000, n. 388
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219
Testo della legge
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo alraggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
CAPO XV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche' alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalita' da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze".
2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione".
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. Il istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato "PC per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario i una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, e' istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.
5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: "fermi restando" fino a: "sono rideterminati" sono sostituite dalle seguenti: "sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'".
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";
b) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale";
c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata"".
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: "mediante" fino a: "a rete" sono sostituite dalla seguente: "strutturale" e le parole da: "decreti legislativi" fino a: "coerenza" sono sostituite dalle seguenti:
"regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,".
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati".
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorire l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo precompetitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche' di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo. A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonche' per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
CAPO XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non riproducibile nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibile fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale;
i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta. e la relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e' destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.
3. Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, e' inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorita' nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;
c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonche' la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato".
Art. 111.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma puo' beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresi', i soggetti con i quali sara' sviluppato il programma
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attivita' di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attivita' finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti finalita':
a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita' previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalita' ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalita' ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le, conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
2. L'entita' delle compartecipazioni e' commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualita' ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformita' al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilita' pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia".
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i reati diretta mente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attivita' svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformita' alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attivita' criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo, 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attivita' produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa". In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari le attivita' antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civilta' della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane interessati. Alle attivita' di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva, e' assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche' la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi gia' realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, alla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli e' attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta' al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio della societa' medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprieta', subentra nelle attivita' di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica, gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprieta' delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo e' calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facolta' di acquisire, entro un termine definito, la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonche' programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater) Pioltello e Rodano".
26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita' giudiziaria.".
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000".
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'ambito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attivita' di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L'Ente di cui al comma 1 e' gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'universita' del Sannio, dall'universita' "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
CAPO XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi' determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' abrogato.
7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," e' inserita la seguente: "due" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita' di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamentorateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 - (Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di Lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo
10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea";
2) alla lettera c), dopo le parole: "dipendenza nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione, europea";
b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura, a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale determina le modalita' ed i termini di versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845";
c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato";
d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) e' aggiunto il seguente:
"5-ter i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici".
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "idonee strutture organizzative" sono aggiunte le seguenti: "nonche' le modalita' di accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1 -bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attivita', anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa societa' di mediazione; gestione di attivita' dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalita' concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attivita'.";
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.";
d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero l'attivita' di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4";
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nei rispettivi elenchi.";
f) al comma 5, dopo le parole: "di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero di accreditamento", la parola: "trenta", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "quindici" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento"; g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: "dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,";
h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: "biennale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da titoli di studio adeguati";
i) ai commi 8 e 10, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter";
l) al comma 11, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter" e dopo la parola: "autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento";
m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: "autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alla lettera d) sono premesse le parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,";
n) al comma 13, le parole: "alla mediazione di manodopera" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero accreditati";
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l'accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunita' montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti puo' essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresi' la vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con proprieta' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventualimodifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' autorizzato ad assumere mille unita' di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. E' prorogata di ulteriori dodici mesi la validita' della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta e' destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende".
4. La tenuta dei libri matricola e paga puo' altresi' avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalita' di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
CAPO XIX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta')
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficolta', e' istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditivita', in conformita' con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditivita' dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attivita' aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette il ritiro; riconversione verso produzioni di qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficolta' finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini, di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.
1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto. con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma";
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. E' istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agri cola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti;
c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorita' stabilite al comma 2";
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificita' (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica"";
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso".
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/96 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non piu' di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate. ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si da' seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma".
2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea"
2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo.
4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche.
8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;".
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' sostituito dal seguente:
"3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo".
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprieta' contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attivita' aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate gia' scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate gia' assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario e' coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, gia' assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento e' variabile in relazione alle disponibilita' finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito. con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idoneegaranzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalita' da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo".
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11";
b) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorche' determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della societa' Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonche' al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La societa' Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi gia' approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo periodo del presente comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza e' venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
CAPO XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135.
(Continuita' territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuita' territoriale per la Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i Principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei voli;
e) alle tipologie degli aeromobili;
f) alla capacita' dell'offerta;
g) all'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali e' comunicata all'Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
7. L'entita' del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potra' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.
2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla regione Sicilia e' assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.
CAPO XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma l.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.
12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino, in caso di calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilita' rappresenti un pericolo per la circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree gia' assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonche' per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, gia' prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche' mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 :
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli armi 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.
4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita' istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma e' attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
CAPO XXIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro "La Fenice", mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per le finalita' di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali e' intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate alle esigenze. Per disciplinare gli interverti infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalita' e le procedure di cui al comma 4 ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;
e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527: lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale "Delle Serre", in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003;
g) strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, e' attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre e' autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'ambito degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilita' dell'area centrale veneta la regione Veneto e' autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. L'ANAS e' inoltre autorizzato, nell'ambito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennale assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l'amo 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;
b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorita' per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell'anno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulera' per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; e' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorita' di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, e' concesso alla comunita' montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma, e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo".
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprieta' alla societa' Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilita'n nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalita' e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilita' di cui alla citata legge n. 808 del 1985.
6. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonche' all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,".
8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".
9. Per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunita' europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalita' previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di alutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Ai fini della trasformazione in societa' per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennita' di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nell'anno 2001 e nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione delle age volazioni di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalita' di cui al comma 13 e' autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001. L'erogazione e' preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: "Quaranta" e' sostituita dalla seguente "Ottantadue".
19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1999, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo".
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001".
24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "al netto delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide".
25. Le disponibilita' del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o gia' scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti".
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate". Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: "vengono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte".
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della societa' Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonche' di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) puo' valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonche'".
36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.
37. Per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici nonche', per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento".
40. E' istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, e' riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite dell'intensita' di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse gia' assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimoncomma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, puo' essere erogato a titolo di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, e' disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.
48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli e' autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto "Citta' della scienza" volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,".
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e' istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
53. Al fine di un piu' adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonche' per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attivita' produttive";
b) le parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "beni del demanio";
c) le parole: "detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo".
54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanita' nel comune di Chiavari, e' ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "di concessione" sono aggiunte le seguenti: "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".
56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: "dal comma 1", sono sostituire dalle seguenti: "dai commi 1 e 2".
57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio";
b) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica";
c) all'articolo 24, comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattrocentomila a lire tre milioni".
58. A valere sulle disponibilita' di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, e' autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.
59. E' assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attivita' degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina e' autorizzata la concessione alla societa' Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.
61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorita' portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorita' portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
63. La societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, puo' definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, e' destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
65. E' abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo di' imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e' compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attivita' ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonche' di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari e' autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, e' aggiunta la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000".
70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 e' inserito il seguente:
"3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze".
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilita' della ferrovia Martigny-Aosta e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosita' e di criticita' viaria denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 498, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo".
75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, puo' essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilita' ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla citta' di Amelia e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalita' previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla societa' Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresi' alle societa' cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non e' incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformita' alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazionedegli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale".
84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalita' da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonche' dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalita' di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalita' effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero".
90. Al fine di rendere piu' agevole e rapida la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e' prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 4985, n. 47 e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunita' terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata gia' presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All'insieme dei comuni sedi delle comunita' terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 e' concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 9 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.
98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili".
99. All'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".
Art. 146.
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed intenzionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1995, n. 163, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
CAPO XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate "dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.
Art. 150.
(Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalita' economica)
1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attivita' consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalita' economica. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa attivita' di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attivita' di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunita', pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorita' di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "I predetti organi investigativi informano altresi'" sono sostituite dalle seguenti: "Le autorita' inquirenti informano".
Art. 151.
(Costituzione delle unita' di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalita' di cooperazione tra le unita' di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unita' di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione e' costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unita' al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata" sono inserite le seguenti:
"ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi";
b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121".
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "verificata l'ammissibilita' dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e";
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti: "notificato al pubblico ministero e";
c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "Il ricorso e' notificato" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero e";
d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "a cura della cancelleria," sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero,";
e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza e' accolta" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,";
f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: ", sentito il pubblico ministero,";
g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su richiesta" sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e";
h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "non possono piu' essere richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico ministero e"; ,
i) all'articolo 18, comma 1, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attivita' delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilita' economiche dei soggetti richiedenti o gia' beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo e' pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con l'euro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e' sostituito dal seguente:
"La cassa speciale:
a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;
b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;
c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato".
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della societa' Poste italiane S.p.a., delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle societa' di gestione del risparmio, delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema di pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale e' esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia puo' ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.
CAPO XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di' liquidazione delle societa' del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predettesocieta' sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Alumix Spa.
2. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa', il cui patrimonio e' trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla societa' Efimpianti Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata m vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'. Alla gestione delle disponibilita' finanziarie della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato,, rispettivamente, alla societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa' sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di societa' subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatoti confermati o di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella societa' Nuova Breda Fucine Spa.
5. Alle societa' F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle societa' elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999. n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1° gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATI
Tabella 1
(Articolo 144, comma 1)
=================================================================== 2001 2002 2003 Anno terminale =================================================================== (milioni di lire) Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria 6.2.1.16 - cap. 7802) - 40.000 - 2016 Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24,6 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - 10.000 - 2016 cap. 9432) - - 10.000 2017 Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 cap. 7401) - 39.000 - 2016 Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 29.000 - 2016 2.2.1.4 - cap. 7156) - - 50.000 2017 Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa: - ART. 9: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - 35.000 - 2016 cap. 7068 - - 49.000 2017 Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 40.000 - 2016 2.2.1.3 - cap. 7033) - - 40.000 2017 Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 40.000 - 2016 2.2.1.2 - cap. 7109/p) - - 45.000 2017 Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 cap. 7185) 15.000 - - 2015 Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9-bis: Realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (Trasporti. e navigazione - 7.500 - 2016 8.2.1.2 - cap. 7476) - - 7.500 2017 Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 150.000 - 2016 20.2.1.2 - cap. 9332) - - 150.000 2017 Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali: - Art. 2, comma 6 Trasporti e navigazione 2.2.1.5 - cap. 7056) - 30.000 - 2016 - ART. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione 2.2.1.5. - cap. 7056) - - 30.000 2017 Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - 80.000 - 2016 cap. 8034) - - 25.000 2017 Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca- Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551) 1.000 - - 2015 Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262) - 60.000 - 2016 Legge n. 413 del 1998: - ART. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - 35.000 - 2016 cap. 7265) - - 40.000 2017 - ART. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 cap. 7331) - 5.000 - 2016 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19 - 20.000 - 2016 cap. 8730) - - 25.000 2017 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302) - 94.000 - 2016 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250) - 45.000 - 2016 Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - 19.000 - 2016 - cap. 7282) - - 25.000 2017 Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664) - 10.000 - 2016 Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno all'industria cantieristica (Trasporti e navigazione - 12.500 - 2016 4.2.1.2 - cap. 7205) - - 22.500 2017 Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026) 3.000 - - 2015 Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006" (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.57 - cap. 7723) - 34.000 - 2016 ----------------------------- Totale Limiti Di Impegno 19.000 835.000 519.000 Autorizzati ----------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 19.000 854.000 1.373.000 ============================= ------------------------------------------------------------------- PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 158, comma 1) COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) =================================================================== 2001 2002 2003 =================================================================== (importi in miliardi di lire) 1) ONERI DI NATURA CORRENTE Nuove o maggiori spese correnti: Articolato 19.988 21.149 22.445 Rinnovi contrattuali e altro 4.280 4.122 4.250 Pensioni (compreso adeguamento ISTAT) 3.761 3.938 4.042 Politiche sociali 851 888 566 Riduzione oneri sociali e altri sgravi 2.692 3.280 3.347 Fondo sanitario nazionale 5.040 3.934 4.434 Crediti di imposta 2.011 3.688 4.466 Altri interventi 1.353 1.300 1.341 Tabella "A" e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate 0 39 21 Tabella "C" 1.065 618 532 Minori entrate correnti: Articolato 21.312 25.434 27.921 Riduzione carico fiscale famiglie 12.765 22.206 22.022 Sviluppo equilibrato 3.941 2.425 4.899 Energia 3.151 573 848 Ordinamento comunitario 1.115 93 10 Disposizioni in materia di IVA e altre imposte 340 138 143 ------------------------------- Totale oneri da coprire 42.365 47.240 50.919 2) MEZZI DI COPERTURA Nuove o maggiori entrate: Articolato 2.877 3.731 4.069 Entrate diverse 1.788 1.395 2.013 Effetti indotti 1.089 2.336 2.056 Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000 2.940 3.480 3.253 Soppressione riduzione accisa olioi lubrificanti 0 640 640 Riduzione spese correnti: Articolato 7.304 3.820 4.105 Personale 0 120 360 Effetti indotti 2.831 2.760 2.845 Limite compensazioni 3.600 0 0 Fondo sanitario nazionale 48 116 26 Altre riduzioni 825 825 875 Tabella "A" e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate 480 0 0 Tabella "E" 100 0 0 Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 28.664 35.569 38.852 ------------------------------- Totale mezzi di copertura 42.365 47.240 50.919 ------------------------------- Margine 4.723 8.810 30.156 ===============================
BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
----> Vedere Tabella a pag. 180 del S.O. <----
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
=================================================================== MINISTERI 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 256.847 606.922 1.449.321 Di cui: regolazione debitoria 2001: 100.000 2002: 130.000 2003: 713.333 -------------------------------- Ministero delle finanze - 126.867 130.867 -------------------------------- Ministero della giustizia 52.100 231.046 264.046 -------------------------------- Ministero degli affari esteri 157.968 381.682 261.700 -------------------------------- Ministero della pubblica istruzione 117.000 58.500 61.500 -------------------------------- Ministero dell'interno 94.091 194.611 189.611 -------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione 392.270 362.270 42.270 Di cui: regolazione debitoria 2001: 350.000 2002: 320.000 -------------------------------- Ministero della difesa 4.000 4.000 4.000 -------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali 620.000 - - Di cui: regolazione debitoria 2001: 620.000 -------------------------------- Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19.770 4.840 13.340 -------------------------------- Ministero della sanità 7.068.740 6.087.840 3.033.840 Di cui: regolazione debitoria 2001: 7.000.000 2002: 6.000.000 2003: 3.000.000 Ministero per i beni e le attività culturali 53.180 51.000 50.400 -------------------------------- Munstero dell'ambiente 104.626 83.626 50.652 -------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 500 500 500 -------------------------------- TOTALE TABELLA A... 8.941.092 8.193.704 5.552.247 -------------------------------------------------------------------
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
=================================================================== MINISTERI 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire) Ministero del tesoro, del bilancio e della progrmmazione economica 978.362 657.362 491.362 Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: - 2002: 1.000 2003: 1.000 -------------------------------- Ministero della giustizia 40.000 40.000 40.000 -------------------------------- Ministero degli affari esteri 3.000 5.000 5.000 -------------------------------- Ministero dell'interno 32.500 32.000 32.000 -------------------------------- Ministero dei lavori pubblici 243.200 307.200 291.200 Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 118.000 2002: 121.000 2003: 120.000 -------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione 38.000 140.500 159.000 -------------------------------- Ministero delle comunicazioni 126.800 260.800 86.000 Di cui: limiti di impegno, a favore di soggetti non statali 2001: 6.000 2002: 6.000 2003: 6.000 -------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali 150.000 203.000 105.000 -------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12.000 15.000 55.000 -------------------------------- Ministero del commercio con l'estero 30.000 30.000 30.000 -------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali 97.000 99.000 42.000 Di cui: limiti dì impegno a favore di soggetti non statali 2001: 2.000 2002: 2.000 2003: 2.000 Ministero dell'ambiente 116.000 71.000 101.000 Di cui: limiti di impegno a favore di soggetti non statali: 2001: - 2002: 1.000 2003: 1.000 -------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10.500 123.500 123.500 -------------------------------- TOTALE TABELLA B...1.877.362 1.984.362 1.561.062 ================================
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
TABELLA C
=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire) MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707) 36.612 37.344 38.090 Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706) 29.627 30.516 30.516 Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990) 60.000 50.000 50.000 Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521) 190.000 190.000 190.000 Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) - - - Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576) 86.542 86.542 86.542 Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) 245.000 245.000 245.000 - ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) 250.000 250.000 50.000 Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980) 85.000 - - Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171) 10.000 10.000 10.000 Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171) Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951) 575 575 575 Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930) - - - Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto e del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) 300.000 300.000 300.000 ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) 165.000 180.000 180.000 Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART 4. Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 2501) 26.000 26.000 26.000 Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART 4. Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) 449.000 449.000 449.000 Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503) 25.000 30.000 30.000 Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: - ART 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502) 5.000 5.000 5.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121) 13 13 13 Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124) 22.000 22.000 22.000 Legge n.94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430) 24.000 24.000 24.000 Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060) 50.000 50.000 50.000 Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate RAP, ecc. (Regolazione debitoria) (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) 9.811.000 - - Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505) 10.000 10.000 10.000 Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) 235.000 240.000 250.000 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) 3.700 3.700 3.700 Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p) 360.000 360.000 360.000 Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (16.1.2.12 - FORMEZ - cap. 6422) 30.000 30.000 30.000 Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710) 715.994 668.994 592.994 Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2717/p) 285.040 285.540 285.540 ---------------------------------- 13.510.102 3.629.224 3.363.970 ================================== MINISTERO DELLE FINANZE Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051) 5.128.465 5.043.465 5.038.465 - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capp. 1657, 1658; 2.2.1.5 - Agenzia del demanio - cap. 7052) 412.894 412.894 412.894 - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capp. 1660, 1661; 2.2.1.6 - Agenzia del territorio - cap. 7053) 801.693 801.693 801.693 - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capp. 1663, 1664; 2.2.1.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7054) 990.735 990.735 990.735 -------------------------------- 7.333.787 7.248.787 7.243.787 ================================ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio- sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p) 20.000 20.000 20.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165) 16 16 16 Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856) 300 300 300 ----------------------------- 20.316 20.316 20.316 ============================= MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 6.000 6.000 6.000 Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione del l'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 3.500 3.500 3.500 Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) 1.900 1.900 1.900 Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 550 550 550 Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 760.500 700.000 700.000 Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internaziona- listico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 1161, 1162) 4.055 4.055 4.055 Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061,4063) 5.500 5.500 5.500 Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società "Dante Alighieri" (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) 3.200 3.200 3.200 Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383) 500 500 500 Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232; 18.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432) 6.000 6.000 6.000 Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 10.000 10.000 10.000 ------------------------------ 801.700 741.205 741.205 ============================== MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901) 750 750 750 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800) 17.870 17.870 17.870 Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810) 500.000 500.000 500.000 ------------------------------- 518.620 518.620 518.620 =============================== MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 50.000 50.000 50.000 Legge n. 968 del 1969 e decreto- legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 42.000 40.000 40.000 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) 6.800 6.800 6.800 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) 280 280 280 ----------------------------- 99.080 97.080 97.080 ============================= MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade cap. 8061/p) 1.500.000 1.000.000 1.000.000 ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 80611p) 1.057.000 1.067.000 1.067.000 Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201) 650.000 650.000 650.000 -------------------------------- 3.207.000 2.717.000 2.717.000 ================================ MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265) 10.000 10.000 10.000 Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339) 3.200 3.200 3.200 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841) 942 942 942 Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (3.1.2.3 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 1405/p) 98.417 98.417 98.417 ------------------------------ 112.559 112.559 112.559 ============================== MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari: - ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) 91.500 91.500 91.500. - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) 32.500 32.500 32.500 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) 14.000 14.000 14.000 ------------------------------ 138.000 138.000 138.000 ============================== MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca capp. 3053, 3055, 3060) 30.368 30.368 26.857 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi - cap. 1661) 13.000 13.000 13.000 ----------------------------- 43.368 43.368 39.857 ============================= MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato cap. 2850) 60.000 65.000 65.000 Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo cap. 3930) 65.000 65.000 65.000 Legge n. 282 del 1991, decreto- legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap 7210/p) 450.000 450.000 450.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860) 5.024 5.024 5.024 ------------------------------ 580.024 585.024 585.024 ============================== MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 80, comma 4: Formazione professionale (8.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2820) 5.000 5.000 5.000 ---------------------------- 5.000 5.000 5.000 ============================ MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130) 55.000 55.000 55.000 Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: - ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100) 205.000 205.000 205.000 - ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 Istituto commercio estero cap. 2101) 150.000 150.000 150.000 ------------------------------ 410.000 410.000 410.000 ============================== MINISTERO DELLA SANITA' Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630) 250 250 250 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) 439.750 444.750 444.750 Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto, superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p) 200.000 200.000 200.000 Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000) 150.000 150.000 150.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241) 14.500 14.500 14.500 Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642) 7.000 6.000 6.000 ------------------------------ 811.500 815.500 815.500 ============================== MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento cap. 1601) 6.000 6.000 6.000 Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento capp. 2111, 2112) 10.000 10.000 10.000 Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303/p, 4304, 4305, 4306, 4307; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215, 8217) 1.000.000 1.010.000 1.010.000 Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304) 2.000 2.000 2.000 Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 Enti ed attività culturali cap. 1804) 6.500 6.500 6.500 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951) 39.064 39.064 39.604 Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802) 20.000 20.000 20.000 -------------------------------- 1.083.564 1.093.564 1.094.104 ================================ MINISTERO DELL'AMBIENTE Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare capp. 3955, 3957/p) 105.000 105.000 100.000 Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 Funzionamento capp. 1879, 1880/p) 1.250 1.250 1.250 Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240) 107.450 104.450 104.450 Legge n. 549 del 1995. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001) 121.000 123.000 123.000 ------------------------------- 334.700 333.700 328.700 =============================== MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica cap. 7370) 6.000 6.000 6.000 Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 Altri interventi per le università statali - cap. 1271) 15.000 15.000 15.000 Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università cap. 1256/p) 245.000 245.000 245.000 Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali cap. 1262) 210.000 210.000 210.000 Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto allo studio - cap. 1527) 250.000 250.000 250.000 Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali cap. 1263/p) 11.924.000 11.974.000 12.024.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 1265) 85.000 85.000 85.000 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351) 2.455.500 3.105.500 3.100.500 --------------------------------- 15.190.500 15.890.500 15.935.500 ================================= Totale Generale 44.198.820 34.399.447 34.166.222
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI, INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore d'intervento - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Tabella D
=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire) MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Settore n. 27) (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo cap. 8140) 10.000 - - Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 40.000 - 150.000 Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) 17.000 22.000 26.000 Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) - - 2.000.000 Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Settore n. 27) (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) - - 225.000 Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620) 2.800.000 3.000.000 7.000.000 Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); - Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Settore n. 3) (3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7161) 5.000 5.000 5.000 Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6 Difesa del suolo - cap. 8561) - - 750.000 Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) 20.000 20.000 90.000 Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353) 1.215.000 740.000 500.000 Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) 30.000 30.000 30.000 Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) 167.000 51.000 190.000 Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) 60.000 45.000 90.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato cap. 7350) 1.000.000 2.500.000 3.500.000 Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Settore n. 27) (3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) 200.000 80.000 90.000 Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) 3.960.000 7.960.000 7.960.000 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (7.2.1.4 Edilizia sanitaria cap. 8541) 176.000 1.787.000 1.772.000 Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): - Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditoria- lità giovanile (Settore n. 27) (3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466) 80.000 360.000 360.000 --------------------------------- 9.780.000 16.600.000 24.738.000 MINISTERO DELL'INTERNO Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) 250.000 90.000 205.000 Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore. n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo: - Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 200.000 - - --------------------------------- 640.000 90.000 205.000 MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Settore n. 25) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878) 6.000 - - Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria - cap. 8481) 80.000 360.000 360.000 Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) - 890.000 2.880.000 Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Settore n. 27) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale cap. 8872) 1.800 - - -------------------------------- 87.800 1.250.000 3.240.000 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111) 25.000 15.000 20.000 -------------------------------- 25.000 15.000 20.000 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Settore n. 21) (2.2.1.3 Cassa proprietà contadina cap. 7171) 10.000 10.000 10.000 Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Settore n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) - - 10.000 Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Settore n. 22) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104) - - 10.000 Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) 30.000 10.000 30.000 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Settore n. 21) (2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) 50.000 - - -------------------------------- 90.000 20.000 60.000 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350) 24.000 9.000 10.000 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) 700.000 800.000 950.000 --------------------------------- 724.000 809.000 960.000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) 733.500 - - --------------------------------- 733.500 - - MINISTERO DELLA SANITA' Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Settore n. 27) (7.2.1.1 - Ricerca scientifica cap. 7601) 100.000 - - --------------------------------- 100.000 - - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura di immobili adibiti a teatri: - Art. 1, comma 1: Fondo per i teatri (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212) 3.000 - - ------------------------------- 3.000 - - MINISTERO DELL'AMBIENTE Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: - Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (11.2.1.2 - Difesa del suolo - cap. 9001). 200.000 500.000 500.000 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) - 250.000 250.000 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 130.000 200.000 250.000 --------------------------------- 330.000 950.000 1.000.000 MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (2.2.1.6 - Ricerca applicata cap. 7365) - 50.000 200.000 Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109) - - 585.000 Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5 Ricerca scientifica - cap. 7349) 25.000 - - Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica cap. 7350) 90.000 55.000 55.000 ----------------------------------- 115.000 105.000 840.000 TOTALE GENERALE 12.924.800 19.542.500 31.113.000 ===================================
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
TABELLA E
=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire) Legge n. 910 del 1986: art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Università e ricerca - 2.2.1.2 cap. 7109/p) - 60.000 - - Legge n. 335 del 1995: art. 1, comma 38 - Pensionamenti anticipati (Lavoro - 4.1.2.5 cap. 1872) - 100.000 - - Legge n. 194 del 1998: art. 1, comma 4 - Ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo (Tesoro - 3.2.1.45 cap. 7647) - 300.000 - 300.000 - 200.000 ---------------------------------- - 460.000 - 300.000 - 200.000
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella "D" (Rifinanziamento).
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 14, 18, 20, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI 2001 2002 2003 2004 e Anno Limite PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI succes. Term. impeg. PER SETTORI DI INTERVENTO =================================================================== (milioni di lire) 2. Interventi a favore delle imprese industriali. Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla coopera- zione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione: - ART. 17, comma 2: Promozione delle cooperative e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 15.000 - - - - Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accresci- mento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto- legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7802) 45.000 89.000 89.000 - - 3 Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 3, comma 4; Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 98.500 - - - - Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - Art. 6, comma 7: Interventi di razionaliz- zazione, ristrutturazione: e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 15.000 - - - - Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 100.000 100.000 - - - 3 - ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnolo- gica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) 60.000 60.000 - - - 3 - ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7804) 5.000 5.000 - - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli interventi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 700.000 800.000 950.000 - - 3 Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive: - ART. 2, comma 5: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) 35.000 35.000 35.000 - - 3 - ART. 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7803) 5.000 5.000 5.000 - - 3 -------------------------------------------- 1.078.500 1.094.000 1.079.000 ============================================ 3. Interventi per calamità naturaii. Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli- Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8504) 2.500 2.500 - - - 3 legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 Calamità naturali e danni bellici cap. 8571) 2.000 4.000 - - - 3 Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9337) 30.000 30.000 - - - 3 Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483) 10.000 10.000 - - - 3 Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7161) 10.000 15.000 15.000 - - 3 Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 Calamità naturali e danni bellici cap. 9190) 100.000 122.800 127.200 - 2003 3 Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) 900.000 500.000 400.000 - - 3 Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8500) 300.000 350.000 350.000 520.000 2004 3 Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9336) - 5.000 5.000 - - 3 Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto- legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici cap. 7484; 6.2.1.9 Calamità naturali e danni bellici cap. 8602) 7.000 19.990 - - - 3 Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 120.000 120.000 120.000 1.820.000 2019 3 - ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia- Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 35.000 35.000 35.000 490.000 2017 3 Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 11.2.1.2 Difesa del suolo cap. 9001) 200.000 500.000 500.000 - - 3 ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocaliz- zazione delle attività produttive (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 4.000 4.000 4.000 16.000 2007 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostru- zione zone terremotate Basilicata e Campania (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302) 15.000 15.000 15.000 - - 3 Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: - ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio cap. 9332) 47.000 47.000 47.000 752.000 2019 3 - ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici momumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio cap. 9332) 3.000 3.000 3.000 49.000 2019 3 - ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio - cap. 9332) 33.000 33.000 33.000 528.000 2019 3 --------------------------------------------- 1.818.500 1.816.290 1.654.200 4.175.000 ============================================= 4. Interventi nelle aree depresse. Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato: - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 2.2.1.6 - Ricerca applicata cap. 7365/p) 200.000 250.000 200.000 - - 3 Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto- legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) 1.821.192 3.500.000 2.000.000 - - 3 Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanzia- mento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'inter- vento straordinario nel Mezzogiorno: - ART. 1, comma 3: Interventi di agevola- zione alle attività produttive (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 1.509.600 1.100.000 1.000.000 - - 3 - ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 8.2.1.16. - Fondo per la montagna cap. 9260) 50.000 - - - - Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4): (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.24 - Metanizza- zione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) 69.142 - - - - (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e siste- mazione del suolo cap. 7574; 5.2.1.1 Edilizia abitativa cap. 8011; 5.2.1.3 Ente nazionale per le strade - cap. 8065) 85.771 - - - - (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 Trasporto intermodale cap. 7046; 2.2.1.6 Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato cap. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) 440.092 - - - - (Politiche agricole 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331) 82.408 - - - - (Ambiente: 9.2.1.2 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo cap. 8644/p) 205.310 - - - - (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115) 71.840 - - - - Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione cap. 7380; 7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620; 8.1.2.2 Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13- Accordi di programma - cap. 9230, 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9278) 997.432 1.500.000 - - - 3 (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistema- zione del suolo cap. 7574; 6.2.1.10 Aree depresse cap. 8662; 7.2.1.5 Aree depresse cap. 9435) 135.645 - - - - 3 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in conces- sione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.3 Edilizia di servizio cap. 7251; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap. 7263) 240.889 - - - - (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale cap. 7716; 4.2.1.3 Patrimonio culturale statale - cap. 7773) 70.713 - - - - (Ambiente: 4.2.1.1 Piani disinquinamento cap. 7614/p; 9.2.1.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo cap. 8644/p) 68.792 - - - - Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.24 - Metanizza- zione - cap. 7380; 8.2.1.13 - Accordi di programma cap. 9230) 1.169.735 - - - - (Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520) 131.816 - - - - (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali cap. 7257; 4.2.1.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574, 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8287;6.2.1.10 Aree depresse cap. 8662; 6.2.1.17 Patrimonio culturale statale - cap. 8951) 204.267 - - - - (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap. 7263) 336.621 - - - - (Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331) 170.592 - - - - (Ambiente: 9.2.1.2 Previenzione inquina- mento fluviale e marittimo cap. 8644/p) 381.022 - - - - Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle areee depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprendito- riale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466. 7.2.1.8 Aree depresse cap. 8590; 7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620; 7.2.1.20 Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2. 1.11 - Aree depresse - cap. 9105; 8.2.1.13 - Aree di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276, 9277, 9278) 6.223.960 10.624.274 14.960.000 - - 3 (Finanze: 2.1.2.7 - Devoluzione di proventi - cap. 1642) 150.000 - - - - (Pubblica istruzione: 1.1.2.4 - Aree depresse cap. 1390) 200.000 - - - - (Lavori pubblici: 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7365; 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - capp. 7669, 7671; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013, 9018; 7.2.1.8 Intese istituzionali di progamma cap. 9447) 599.416 413.260 500.000 - - 3 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 Intese istituzionali di programma capp. 7125, 7126, 7127; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.11 Intese istituzionali di programma cap. 7355) 133.032 49.992 - - - 3 (Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599) 64.105 26.901 - - - 3 (Industria: 5.2.1.8 Centri di sviluppo dell'imprenditorialità cap. 7520; 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) 792.000 1.707.000 - - - 3 (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670) 100.000 - - - - (Commercio estero: 5.2.1.4 - Aree depresse cap. 7460) 25.000 - - - - (Beni culturali: 2.1.1.0 - Funzionamento cap. 1320; 3.2.1.9 Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 Intese istituzionali di programma capp. 7790, 7791; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060) 62.740 17.540 - - - 3 (Ambiente: 3.2.1.1 Parchi nazionali e aree protette cap. 7448, 9.2.1.3 Intese istituzionali di programma capp. 8681, 8682) 88.813 34.484 - - - 3 Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 Ricerca applicata cap. 7365/p) 1.055.935 286.549 - - - 3 - ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica, 7.2.1.8 Aree depresse cap. 8591) 73.100 - - -------------------------------------------- 18.010.980 19.510.000 18.660.000 ============================================ 6. Interventi a favore della regione Friuli- Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - cap. 7156) 50.000 100.000 100.000 - - 3 Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Triese (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.2 Interventi nel territorio di Trieste - capp. 7121, 7122, 7123; 7.2.1.9 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610; 7.2.1.23 - Fondo federalismo amministra- tivo - cap. 8755/p; 16.1.1.1 - Commissariati di Governo - cap. 5684) 38.550 39.000 26.000 - - 3 (Sanità: 2.1.2.6 Interventi diversi cap. 1625) 450 - - - - 3 - ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse cap. 7350) 30.000 10.000 10.000 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanzia- mento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586) 10.000 10.000 10.000 - - 3 (Lavori pubblici: 2.2.1.4 Interventi per Venezia capp. 7152, 7154) 20.000 20.000 20.000 - - 3 Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale: - ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 8660) 4.000 4.000 4.000 - 2003 3 ------------------------------------------ 153.000 183.000 170.000 ========================================== 7. Provvidenze per l'editoria. Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza- zione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551) 5.000 5.000 5.000 10.000 2005 3 ----------------------------------------- 5.000 5.000 5.000 10.000 ========================================= 8. Edilizia residenziale e agevolata. Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251) 150.000 171.900 100.000 - - 3 Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico: - ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli uffici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) 90.000 100.000 - - - 3 ------------------------------------------- 240.000 271.900 100.000 - - =========================================== 9. Mediocredito centrale SIMEST Spa. Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7660) 150.000 150.000 - - - 3 Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 40.000 133.400 150.000 - - 3 Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) 50.000 44.600 - - - 3 Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - ART, 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 50.000 34.600 - - - 3 Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7658) 70.000 70.000 70.000 546.000 2004 3 Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) 75.000 75.000 75.000 300.000 2007 3 - ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 50.000 50.000 50.000 550.000 2006 3 ------------------------------------------- 485.000 557.600 345.000 1.396.000 =========================================== 10. Artigiancassa. Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 Artigiancassa cap. 7401) 50.000 69.750 - - - 3 Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401) 50.000 29.750 - - - 3 Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401) - - - 375.000 2007 3 ------------------------------------------ 100.000 99.500 - 375.000 ========================================== 11. Interventi nel settore dei trasporti. Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: - Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporto e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068) 37.000 77.000 77.000 - - 3 - ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7070) 9.000 19.000 19.000 - - 3 Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammorta- mento dei mutui contratti dalle feffovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7033) 35.500 81.000 81.000 - - 3 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionaliz- zazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.11.22 -Ferrovie dello Stato - cap. 7350) 7.200.000 7.200.000 11.200.000 10.273.000 2005 3 Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.6. Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185) 87.695 87.695 87.695 - - 3 Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completa- mento della linea ferroviaria Genova- Ventimiglia, e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporto e naviga- zione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098) 3.500 3.500 3.500 17.500 2008 3 Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 195.000 195.000 195.000 1.560.000 2011 3 - ART. 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 67.000 129.000 129.000 - - 3 - ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 1.000 1.000 1.000 9.000 2012 3 - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7069) 50.000 50.000 50.000 270.000 2009 3 - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona- Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094) 5.000 5.000 - - - 3 Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: - ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato -cap. 7095) 110.000 110.000 110.000 444.000 2007 3 - ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) 250.000 250.000 250.000 1.000.000 2007 1 Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111) 40.000 25.000 20.000 - - 3 Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265) 45.000 86.000 86.000 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Limite di impegno) (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6-Trasporto rapido di massa - cap. 7068) 100.000 100.000 100.000 - - 3 ------------------------------------------------ 8.235.695 8.419.195 12.409.195 13.573.500 ================================================ 12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine. Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154) 10.000 - - - - Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157) 10.000 - - - - Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: - ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) 10.000 - - - - --------------------------------------------- 30.000 ============================================= 13. Interventi nel settore della ricerca. Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca: - ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111) 8.000 - - - - - ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. - 7349/p) 50.000 25.000 - - - 3 Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 5. comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica-cap. 7350) 90.000 55.000 55.000 - - 3 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672) 10.000 10.000 - - - 3 -------------------------------------------- 158.000 90.000 55.000 - ============================================ 15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano. Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.54 - Aeroporti - cap. 7705) 30.000 30.000 30.000 - - 3 ------------------------------------------- 30.000 30.000 30.000 - =========================================== 16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione. Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblci: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade-cap. 8061) 2.747.000 1.286.000 2.880.000 - - 3 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali-cap. 8031) 20.000 20.000 20.000 260.000 2016 3 - ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032) 20.000 20.000 20.000 260.000 2016 3 - ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle D'Agri (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8067) 15.000 30.000 30.000 - - 3 - ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli- Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.17 - Opere stradali - cap. 7281) 30.000 30.000 30.000 - - 3 Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupa- zione (Lavori pubblici: 5.2.1.2-Opere stradali - cap. 8033) 75.000 75.000 75.000 1.175.000 2017 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034) 20.000 20.000 20.000 - - 3 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa Catania (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066) 10.000 10.000 10.000 - - 3 - Art. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7125) 25.000 65.000 65.000 - - 3 --------------------------------------------- 2.962.000 1.556.000 3.150.000 1.695.000 ============================================= 17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria. Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria-cap.8481) 95.000 375.000 360.000 - - 3 ------------------------------------------ 95.000 375.000 360.000 - ========================================== 19. Difesa del suolo e tutela ambientale. Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) 10.000 10.000 10.000 - - 3 Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità: - ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339) 50.000 60.000 - - - 3 Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561) 530.000 550.000 1.150.000 - - 3 Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) 110.000 95.000 190.100 - - 3 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) - 250.000 250.000 - - 3 - ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1. - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - cap. 7802; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254; 12.2.1.3 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 9202, 9203, 9204) 55.000 55.000 - - - 3 - ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'rea portuale di Genova (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale-cap. 7081) - 4.000 4.000 - - 3 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 130.000 200.000 250.000 - - 3 -------------------------------------------- 885.000 1.224.000 1.854.000 ============================================ 21. Interventi in agricoltura. Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3. Cassa proprietà contadina - cap. 7171) 30.000 30.000 10.000 - - 3 Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 200.000 200.000 - - - 3 - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130) 280.000 280.000 - - - 3 Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico: - ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) 10.000 10.000 - - - 3 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) 150.000 100.000 - - - 3 Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale: - ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185) 101.100 101.100 - - - 3 - ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185) 170.000 170.000 160.000 - - 3 ------------------------------------------- 941.100 891.100 170.000 - =========================================== 22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi. Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104) 12.000 12.000 10.000 - - 3 ------------------------------------------ 12.000 12.000 10.000 - ========================================== 23. Università (compresa edilizia) Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p) 540.000 300.000 885.000 - - 3 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7114/p, 7119/p) 60.000 60.000 60.000 - - 3 Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca: - ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (limite di impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie-cap. 8551) 6.000 - - - - ------------------------------------------ 606.000 360.000 945.000 - ========================================== 24. Impiantistica sportiva. Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica: - ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261) 20.000 - - - - ---------------------------------------- 20.000 - - - ======================================== 25. Sistemazione aree urbane. Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878) 6.000 - - - Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) 170.000 170.000 190.000 - - 3 ------------------------------------------- 176.000 170.000 190.000 - =========================================== 27. Interventi diversi. Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto -legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140) 50.000 40.000 - - - 3 Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711) 26.000 26.000 - - - 3 Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573) 8.800 8.800 - - - 3 (Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461) 10.000 10.000 - - - 3 Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) 150.000 150.000 425.000 - - 3 Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) 5.700.000 7.000.000 7.000.000 - - 3 Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibibili - cap. 9131) 25.000 25.000 - - - 3 Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e program- mazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340) 130.000 130.000 - - - 3 Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1. comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) 61.132 38.089 30.000 - - 3 Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazione dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.1.2. - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) 150.000 150.000 150.000 - - 3 Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) 55.000 55.000 30.000 - - 3 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) 150.000 100.000 - - - 3 Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) 380.000 220.000 205.000 - - 3 Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) 733.500 - - - - - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) 317.000 201.000 190.000 - - 3 Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici-cap. 8600) Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimeriti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) 225.000 225.000 - - - 3 Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali: - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466) 10.000 10.000 - - - 3 Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 300.000 300.000 - - - 3 Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Lavon pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8872) 1.800 - - - - Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - - - - Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione-cap. 8720) 100.000 150.000 - - - 3 Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246) 3.000 - - - - Legge n. 9 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: - ART. 53: comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331) 1.000.000 - - - - Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - ART. 6: comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) 200.000 80.000 90.000 - - 3 - ART. 8: comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100) 100.000 100.000 - - - Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647) 300.000 300.000 200.000 - - 3 Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: - ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.15 - Edilizia scolastica - cap. 7262) 40.000 40.000 40.000 - - 3 Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121) 30.000 30.000 30.000 450.000 2018 1 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 200.000 - - - - - ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 1.585.000 3.112.000 4.057.000 1.000.000 - 3 - ART. 50: comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Limite di impegno) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti- cap. 7177/p) 26.000 26.000 26.000 - - 3 - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560) 700.000 600.000 - - - 3 Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000: - ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) 30.000 30.000 - - - 3 - ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 200.000 - - - - Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245) 23.000 23.000 23.000 19.500 2004 3 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupa- zione e della norma- tiva che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 4, comma 5 - Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7271) 40.000 - - - - - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688) 80.000 80.000 80.000 1.280.000 2019 3 - ART, 28: Metanizzazione comuni montani centro nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381) 10.000 10.000 10.000 60.000 2009 3 - ART. 34, comma 2: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713) 10.000 10.000 10.000 - - 3 Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura di immobili adibiti a teatri: ART. 1, comma 1: Fondo per i teatri (Beni culturali: 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212) 3.000 - - - - Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): - ART. 27. comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno-cap. 7466) 80.000 360.000 360.000 - - 3 Legge n. 513 del 1999: Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali: - ART. 1, comma 1, lettera b): Restauro beni statali (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7779) 5.000 - - - - - ART. 2, comma 1: Potenziamento attrezzature biblioteche (Beni culturali: 3.2.1.2 - Patrimonio librario statale - cap. 7405) 15.000 - - - - Legge n. 149 del 2000: Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 7026) 6.000 6.000 6.000 - - 3 Decreto-legge n. 238 del 2000, convertito, con modificazioni, alla legge n. 304 del 2000: Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine trasnazionale (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi-cap. 7027) 5.000 5.000 5.000 - - 3 ------------------------------------------------- 13.464.232 13.650.889 12.967.000 2.809.500 ================================================= TOTALE ... 49.506.007 50.315.474 54.153.395 24.034.000