Decreto Legislativo 25 novembre 1999, n. 525
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2000
(Rettifica G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE, relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE;
Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione, tra le altre, della direttiva 98/4/CE;
Vista la comunicazione della Commissone europea 1999/C-129/05, adottata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1999, n. C/129;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999; Visto il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;
Sulla proposta dei Ministri delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/129 dell'8 maggio 1999".
Art. 2.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati III, IV, V e VI:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui all'allegato X:
1) a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2) a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c) per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
1) al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di lavori;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-A;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto".
Art. 3.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
a) le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari o superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1, b), n. 1 e c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;
b) il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000 DSP per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2, da assegnare nei dodici mesi successivi;
c) l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2"
Art. 4.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore".
Art. 5.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Termini per la presentazione delle domande e delle offerte). - 1. Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte e' stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale termine puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato XIV, parti I e II, purche' tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtu' dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti aggiudicatori in virtu' dell'articolo 14, comma 6, e' di norma pari ad almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; tale termine puo' essere ridotto a giorni quindici qualora il soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta motivata da ragioni di eccezionalita' e trasmessa mediante posta elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque giorni successivi alla sua spedizione.
3. Limitatamente ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il termine di ricezione delle offerte puo' essere fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati, sempreche' tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, e' pari almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui all'articolo 18, comma 3".
Art. 6.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie piu' rapide possibili; quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei termini stabiliti ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3; le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione se le offerte:
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".
Art. 7.
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b) per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui:
a) quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
b) quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni;
c) quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per gli appalti di servizi".
Art. 8.
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtu' della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' stato in grado di dimostrare che detto aiuto e' stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, gia' articolo 93, del Trattato o e' stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea".
Art. 9.
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Conservazione degli atti). - 1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 19;
c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'articolo 13;
d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;
e) la mancata applicazione, in virtu' delle deroghe previste dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti aggiudicatori di cui al presente decreto.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinche' durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.
3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;
b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.
4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:
a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) contrarie al pubblico interesse;
c) lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, compresa quella aggiudicataria;
d) di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o fornitori".
Art. 10.
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è aggiunto, infine, il seguente comma:
"6. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla Commissione europea per verificare la corretta applicazione dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, gia' accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3".