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Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461

"Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997, che prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, con cui e' stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato articolo 10, della legge n. 59 del 1997, per la emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 ottobre 1999;

Ritenuto, altresi', necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dovute a meri errori materiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e' individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Le strade gia' appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.