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Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454

"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Ritenuta la necessita' di procedere al riordino del sistema della ricerca e sperimentazione in agricoltura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Art. 1.
Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

1. E' istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio.

2. Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

3. Il Consiglio e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, e le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.
Indirizzi e piano di attivita'

1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Consiglio predispone un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.

Art. 3.
Finalita' e attivita'

1. Nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio, attraverso i suoi istituti:
a) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attivita' di tipo sperimentale, nonche' progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
c) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
d) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
e) esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale.

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le universita' e loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria.

3. Il Consiglio collabora stabilmente, mediante convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici, che svolge attivita' di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale.

Art. 4.
O r g a n i

1. Sono organi del Consiglio:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. E' composto dal presidente e da cinque esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio non puo' interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7.

4. Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione generale della ricerca e della sperimentazione agraria, delibera il piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali e verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca. Il consiglio e' composto da dieci membri oltre il presidente, nominati dal Ministro, di cui cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnicoscientifica e cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo modalita' stabilite nello statuto.

5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione del Consiglio.

Art. 5.
Direttori degli istituti

1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato secondo le modalita' previste nello statuto, con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore puo' stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300 milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Tale misura e' aggiornabile con le modalita' indicate nello statuto.

3. Il direttore puo' stipulare convenzioni per realizzare collaborazioni con universita' e relativi dipartimenti e con enti pubblici di ricerca, anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.

4. Il direttore predispone e trasmette al consiglio di amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto ed e' responsabile dell'attivita' dell'istituto sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario.

5. Il direttore, se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se professore o ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.

Art. 6.
E n t r a t e

1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata.

2. Al fine di premiare la competitivita' degli istituti, il consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.

3. Il patrimonio del Consiglio e' costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno di essi provvede all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca.

4. Il Consiglio subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I.

Art. 7.
Statuto e regolamento

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale.

2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati.

3. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.

4. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con lo statuto sono stabiliti i tempi e le modalita' per la razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressioni degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I, tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonche' delle necessita' di potenziamento dei poli di eccellenza. Le deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del Consiglio scientifico, e sono approvate dal Ministero sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Tavolo agroalimentare.

6. Con uno o piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, puo' stabilirsi l'aggregazione al Consiglio di altri istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura, al fine di evitare duplicazioni e di aumentare l'efficacia del sistema.

Art. 8.
Disposizioni applicabili

1. Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, intendendosi il CNR sostituito con il Consiglio e i suoi istituti ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero delle politiche agricole e forestali:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, comma 2, in materia di organici del personale;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), n. 1), in materia di preventiva informativa del personale e lettera b), n. 2), in materia di strumentazione scientifica;
f) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale e di disciplina del rapporto di lavoro;
g) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.

2. Al Consiglio si applica l'articolo 8, in materia di consorzi, del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi.

3. Il Consiglio e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 9.
Norme transitorie e finali

1. Gli organi del Consiglio sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto dei regolamenti di cui all'articolo 7 sono soppressi tutti gli organismi preposti agli istituti inclusi nell'allegato I e cessano dall'incarico i direttori degli stessi.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso e il personale e' trasferito nel ruolo organico del Consiglio, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti.

4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se piu' favorevole.

5. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nel ruolo di cui al comma 3, previa apposita verifica di professionalita', secondo modalita' stabilite nel regolamento del personale. All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo ruolo e con le medesime modalita', e' inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto nazionale per l'apicoltura.

6. Il personale appartenente al ruolo del Ministero che presta servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di idrobiologia o presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, puo', a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del Consiglio, di cui al comma 3, sulla base di apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata.

7. Per i primi tre anni, in tutte le assunzioni disposte dal Consiglio, il 50 per cento dei posti e' riservato in favore del personale assunto a tempo determinato presso gli istituti di cui all'allegato I che ha prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il personale operaio in servizio presso gli istituti di cui all'allegato I con piu' di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalita'.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero relative al trattamento economico del personale, nonche' quelle relative alle attivita' istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I sono trasferite al Consiglio. Si applica l'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.

10. Sono abrogati, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la legge 6 giugno 1973, n. 306, e gli articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.

TITOLO II

Art. 10.
Riordino dell'I.N.E.A.

1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, svolge attivita' di ricerca socioeconomica in campo agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.

5. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione postlaurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agroalimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attivita'. L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agroalimentari, agroindustriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.

Art. 11.
Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione

1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, e' trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita' di ricerca sulla qualita', nonche' sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanita', finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali, nonche' allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare.

5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.

6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.

Art. 12.
Riordino dell'ENSE

1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, e' ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di:
a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformita' delle normative regolanti le certificazioni;
b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novita' vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' vegetali;
d) studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

Art. 13.
Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economicheagrarie per il Mezzogiorno

1. Il Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, e' trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro e' ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. Il Centro svolge attivita' di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attivita' e' diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge del 22 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione postlaurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali.

3. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con altri istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attivita' formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico.

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il comparto di appartenenza del personale del Centro.

Art. 14.
Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici

1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, e' composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori ed un rappresentante della categoria dei sementieri. Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Societa' italiana degli economisti agrari e uno designato dall'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'ente ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Il direttore generale e' nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ente.

Art. 15.
E n t r a t e

1. Le entrate degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;
b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da contributi di enti pubblici o privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attivita' svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
g) da ogni altra entrata.

Art. 16.
Statuto e regolamenti

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale.

2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati.

3. La dotazione organica del personale e' deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.

5. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.
Norme finali e transitorie

1. Gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attivita', convenzioni con enti pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore.

2. Agli enti predetti si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8, intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento.

4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato I

Gli istituti, con le relative sezioni, cui si applica il presente decreto, sono i seguenti:
Istituto sperimentale agronomico;
Istituto sperimentale per studio e difesa del suolo;
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;
Istituto sperimentale per la zoologia agraria;
Istituto sperimentale per la patologia vegetale;
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola;
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;
Ufficio centrale di ecologia agraria;
Laboratorio centrale di idrobiologia;
Gabinetto di analisi entomologiche;
Istituto nazionale per l'apicoltura;
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
Istituto sperimentale per le colture industriali;
Istituto sperimentale per la floricoltura;
Istituto sperimentale per l'orticoltura;
Istituto sperimentale per il tabacco;
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;
Istituto sperimentale per l'olivicoltura;
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica;
Istituto sperimentale per la viticoltura;
Istituto sperimentale per l'enologia;
Istituto sperimentale per la frutticoltura;
Istituto sperimentale per l'assestamento forestale;
Istituto sperimentale per la selvicoltura;
Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura;
Istituto sperimentale per le colture foraggere;
Istituto sperimentale per la zootecnia;
Istituto sperimentale lattierocaseario.