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Decreto Legislativo 19 ottobre 1999, n. 426

"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17 novembre 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998", ed in particolare l'articolo 6;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi utilizza la designazione di origine, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2815/98 della commissione del 22 dicembre 1998, senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto confezionato ed immesso al consumo. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica, nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine di oliva proveniente per oltre il 75% da uno Stato membro o dalla Comunita', a chi utilizza l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi confeziona ed immette al consumo olio extra vergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

3. Nei confronti delle imprese riconosciute che violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell'origine dei quantitativi degli oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98, si applica la sospensione del riconoscimento per un periodo da un mese a sei mesi. In caso di recidiva e' disposta la revoca del riconoscimento.