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Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 344

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in localita' ladine"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3, dopo le parole: "i posti vacanti e disponibili sono riservati" sono inserite le seguenti: "ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nelle scuole materne situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' e' riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale.".

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, e' abrogato.