Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 333
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 95/26/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, relativa al rafforzamento della vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, e, in particolare, considerate le modifiche apportate alle direttive n. 77/780/CEE e n. 89/646/CEE, in materia di enti creditizi;
Vista la direttiva n. 98/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e, in particolare, l'articolo 1, che modifica l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva n. 77/780/CEE;
Vista la direttiva n. 77/780/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1977, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Considerato che la citata direttiva n. 95/26/CE e' in corso di recepimento per la parte relativa al rafforzamento della vigilanza in materia di assicurazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "testo unico", e' inserita la seguente: "dbis) ''COVIP'' indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;".
2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente:" l) ''autorita' competenti'' indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari".
3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente: " m) ''Ministro del tesoro'' indica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
4. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunta la seguente: " h) ''stretti legami'': i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto".
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico e' aggiunto il seguente:" 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Art. 2.
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del testo unico e' sostituito dalseguente:
" 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente".
2. I commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10 dell'articolo 7 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:
" 5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime".
Art. 3.
Autorizzazione all'attivita' bancaria
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico e' inserita la seguente: "abis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;".
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico e' aggiunta la seguente: " f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
Art. 4.
Norme finali in materia di soggetti operanti nel settore finanziario
1. Il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico e' abrogato.