Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 285
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il Formez - Centro di formazione studi e' un'associazione riconosciuta e acquista personalita' giuridica di diritto privato.
2. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attivita' di formazione e di promozione dell'innovazione amministrativa nel quadro dei processi di devoluzione di compiti dello Stato alle regioni e alle autonomie locali, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del Formez, che persegue le seguenti finalita':
a) coadiuvare il Dipartimento della funzione pubblica nelle attivita' di coordinamento del sistema formativo pubblico;
b) assistere le amministrazioni citate all'articolo 1, comma 2, nelle attivita' da esse svolte per l'innovazione delle strutture organizzative e per la promozione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;
c) sperimentare nuove modalita' formative e promuovere l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle locali;
d) fornire servizi informativi e di consulenza per agevolare i processi di adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni;
e) fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale e l'introduzione di nuove professionalita', anche mediante lo svolgimento di corsi-concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;
f) valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni locali, la qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;
g) svolgere ogni altra attivita' devoluta mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o da altri associati.
2. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali il Formez puo' promuovere o partecipare ad associazioni societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, universita' e soggetti pubblici e privati; inoltre il Formez puo' stipulare accordi di programma e convenzioni con le regioni e le autonomie locali interessate, per l'istituzione di strutture a carattere locale o settoriale.
Art. 3.
1. Il presidente del Formez previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla sua nomina, un piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna dell'Istituto, le attivita' strategiche per il raggiungimento delle finalita' istituzionali e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio. Annualmente il presidente presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonche' l'eventuale aggiornamento del piano.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, acquisito il parere della Conferenza unificata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali. Il piano e' realizzato compatibilmente alle risorse rese appositamente disponibili, la cui quantificazione annuale e' demandata alla legge finanziaria (tabella C).
3. In aggiunta alle attivita' istituzionali previste dal piano il Formez puo' svolgere, con contabilita' separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attivita' formative e di consulenza per conto terzi.
Art. 4.
1. Sono organi del Formez:
a) il presidente, che ne ha la rappresentanza legale;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore generale;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato tecnico scientifico;
f) l'assemblea.
2. Il presidente e' nominato dal Ministro per la funzione pubblica ed e' scelto tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. I compiti degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione.
Art. 5.
1. In sede di prima attuazione, il Ministro per la funzione pubblica promuove, tramite la Conferenza unificata, la partecipazione delle regioni e delle autonomie locali all'associazione. Convoca l'assemblea e promuove, a seguito della nuova conformazione giuridica dell'associazione, la ricostituzione degli organi statutari.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria del Formez.