stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 279

"Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto di dover apportare integrazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: ''Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.'';
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: ''Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".