Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il Governo ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Natura e finalita' dell'amministrazione straordinaria).
1. L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Art. 2.
(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).
1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO
Art. 3.
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Art. 4.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare.
2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge fallimentare.
Art. 5.
(Obblighi dell'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza).
1. L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 2 e 27.
2. L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del tribunale:
a) le scritture contabili;
b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
c) una situazione patrimoniale aggiornata a non piu' di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.
Art. 6.
(Ricorso dei creditori).
1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.
2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Art. 7.
(Procedimento).
1. Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo' designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei componenti del collegio.
2. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
3. L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal tribunale.
Art. 8.
(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera a, si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si proceda a norma dell'articolo 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.
Art. 9.
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2. L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art. 10.
(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Art. 11.
(Accoglimento dell'opposizione per mancanza dei requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria).
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza.
2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.
Art. 12.
(Rigetto del ricorso).
1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato.
2. Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore.
3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
CAPO II
ORGANI
Art. 13.
(Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Art. 14.
(Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
Art. 15.
(Commissario giudiziale).
1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno due di essi.
3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e' 47 del presente decreto.
Art. 16.
(Sostituzione del commissario giudiziale.
1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire.
2. Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformita' dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non e' pervenuta nel termine.
Art. 17.
(Reclamo contro gli atti del commissario giudiziale).
1. Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice delegato, che decide con decreto motivato.
2. Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati dall'articolo 14, comma 2.
CAPO III
EFFETTI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI
Art. 18.
(Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare.
2. Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Art. 19.
(Andamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale).
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della legge fallimentare.
Art. 20.
(Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
Art. 21.
(Provvedimenti conservativi).
1. Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.
Art. 22.
(Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
2. La comunicazione e' effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
CAPO IV
SOCIETÀ CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
Art. 23.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di societa' con soci illimitatamente responsabili).
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 24.
(Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).
1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che e' comunicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2. Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero d'ufficio.
3. Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere proposto anche dal commissario straordinario.
4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.
Art. 25.
(Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).
1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.
Art. 26.
(Societa' cooperative).
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa' cooperative.
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA
Art. 27.
(Condizioni per l'ammissione alla procedura).
1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione").
Art. 28.
(Relazione del commissario giudiziale).
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne copia.
Art. 29.
(Parere del Ministero dell'industria e osservazioni).
1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel termine.
2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.
Art. 30.
(Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
Art. 31.
(Dichiarazione di fallimento).
1. Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
2. L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Art. 32.
(Provvedimenti per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa).
1. Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del commissario straordinario.
Art. 33.
(Reclamo avverso il decreto di apertura dell'amministrazione straordinaria o di dichiarazione del fallimento).
1. Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
3. Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
4. La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni, nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale.
5. La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di procedura civile.
6. Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli 30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Art. 34.
(Giudizi in corso nei confronti del commissario giudiziale).
1. Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre e' in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento, intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario giudiziale.
2. In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3. Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e' notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al curatore, in luogo del commissario giudiziale.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.
Art. 35.
(Conversione del fallimento a seguito di accoglimento dell'opposizione).
1. L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle disposizioni della legge fallimentare.
2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla procedura di amministrazione straordinaria.
3. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con decreto motivato dispone la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le condizioni per farvi luogo.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario giudiziale il curatore.
Art. 36.
(Disposizioni applicabili all'amministrazione straordinaria).
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario,
CAPO II
ORGANI
Art. 37.
(Vigilanza sulla procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa' specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
3. Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Art. 38.
(Nomina del commissario straordinario).
1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con messi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
Art. 39.
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti).
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.
2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla procedura.
Art. 40.
(Poteri del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale.
Art. 41.
(Intrasmissibilita' delle attribuzioni del commissario straordinario).
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria.
2. Il commissario puo' essere altresi' autorizzato dal Ministero dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilita'.
Art. 42.
(Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.
Art. 43.
(Revoca del commissario straordinario).
1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.
Art. 44.
(Rendiconto del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 75.
Art. 45.
(Nomina del comitato di sorveglianza).
1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
2. Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il presidente. 3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4. I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dell'industria.
Art. 46.
(Funzioni del comitato di sorveglianza).
1. Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
2. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti.
3. Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre giorni.
4. Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all'imprenditore insolvente.
Art. 47.
(Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza).
1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
CAPO III
EFFETTI
Art. 48.
(Divieto di azioni esecutive individuali).
1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
Art. 49.
(Azioni revocatorie).
1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.
Art. 50.
(Contratti in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo' sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.
3. Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.
Art. 51.
(Diritti dell'altro contraente).
1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.
2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.
3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare.
Art. 52.
(Crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa).
1. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
CAPO IV
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
Art. 53.
(Accertamento del passivo).
1. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.
2. Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare.
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA
Art. 54.
(Predisposizione del programma).
1. Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del programma risulta di particolare complessita'.
3. Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario straordinario.
4. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
Art. 55.
(Criteri di definizione del programma).
1. Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
Art. 56.
(Contenuto del programma).
1. Il programma deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
Art. 57.
(Autorizzazione all'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo 27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
Art. 58.
(Autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari)
1. Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione della Commissione stessa.
2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3. Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono ridotti della meta'.
Art. 59.
(Comunicazione al tribunale del programma autorizzato).
1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.
Art. 60.
(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).
1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli previsti nell'articolo 27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di autorizzazione del primo programma.
3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario straordinario in base alle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'articolo 297 del codice di procedura civile deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma stesso.
Art. 61.
(Esecuzione del programma).
1. Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42.
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia.
Art. 62.
(Alienazione dei beni).
1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
Art. 63.
(Vendita di aziende in esercizio).
1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.
Art. 64.
(Cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni).
1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Art. 65.
(Impugnazione degli atti di liquidazione).
1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.
Art. 66.
(Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali).
1. Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.
2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Il tribunale provvede con decreto motivato.
4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4.
CAPO VI
RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
Art. 67.
(Ripartizione dell'attivo).
1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'articolo 97 della legge fallimentare, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario a norma dell'articolo 75.
Art. 68.
(Acconti ai creditori).
1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
2. Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'articolo 27, comma 2.
CAPO VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE I
CONVERSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN FALLIMENTO
Art. 69.
(Conversione in corso di procedura).
1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
Art. 70.
(Conversione al termine della procedura).
1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo quanto previsto dall'articolo 66;
b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
Art. 71.
(Decreto di conversione).
1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
3. Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma 3.
4. Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
5. La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma 3.
Art. 72.
(Applicabilita' delle disposizioni relative alla chiusura).
1. In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione a norma dell'articolo 75.
SEZIONE II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Art. 73.
(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.
Art. 74.
(Chiusura della procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
Art. 75.
(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.
Art. 76.
(Decreto di chiusura).
1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e' dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente, ovvero d'ufficio.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.
Art. 77.
(Riapertura della procedura).
1. Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
b) nomina il curatore;
c) impartisce l'ordine previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la meta'.
3. La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
SEZIONE III
CONCORDATO
Art. 78.
(Concordato).
1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di societa'.
2. L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della procedura.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione.
Art. 79.
(Concordato particolare del socio).
1. Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 78.
TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO I
ESTENSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA ALLE
IMPRESE DEL GRUPPO
Art. 80.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "procedura madre", la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 2 e 27, facente parte di un gruppo;
b) per "imprese del gruppo":
1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la societa' sottoposta alla procedura madre;
2) le societa' direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.
2. Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
Art. 81.
(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).
1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.
2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.
Art. 82.
(Accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura).
1. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo e' effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III.
2. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo puo' essere proposto anche dal commissario straordinario della procedura madre.
Art. 83.
(Informazioni sui rapporti di gruppo).
1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo 80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio. Possono chiedere, altresi', alle societa' fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
2. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 84.
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).
1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 81 e sempre che non sia gia' esaurita la liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.
2. Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale il curatore ed il commissario straordinario.
Art. 85.
(Organi della procedura e imputazione delle spese).
1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 45.
2. Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
Art. 86.
(Programma delle imprese del gruppo).
1. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
2. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito della procedura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura.
3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'articolo 54, ridotti della meta'.
Art. 87.
(Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento).
1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.
CAPO II
RESPONSABILITA E AZIONI REVOCATORIE
Art. 88.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
Art. 89.
(Denuncia al tribunale).
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.
Art. 90.
(Responsabilita' nei casi di direzione unitaria).
1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in conseguenza delle direttive impartite.
Art. 91.
(Azioni revocatorie).
1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti nei tre anni anteriori.
2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 83.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA
Art. 92.
(Composizione collegiale del tribunale).
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale.
2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.
Art. 93.
(Sospensione dei termini processuali).
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Art. 94.
(Affissione con mezzi informatici).
1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 95.
(Applicabilita' delle disposizioni penali della legge fallimentare).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare, l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Art. 96.
(Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario).
1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge fallimentare.
2. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura.
Art. 97.
(Costituzione di parte civile).
1. La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 98.
(Modifica dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile).
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95," sono soppresse.
Art. 99.
(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare e' abrogato.
2. L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa). L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Art. 100.
(Modifica dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole "societa' in amministrazione straordinaria" sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione straordinaria".
Art. 101.
(Adeguamento delle disposizioni attuative dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 102.
(Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia).
1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.
Art. 103.
(Impiego della Guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza).
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.
Art. 104.
(Termine per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi).
1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.
Art. 105.
(Termine per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicita' con mezzi informatici).
1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
3. Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilita' delle necessarie dotazioni.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita' prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 106.
(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma, o dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 26 del 1979.
3. Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del presente decreto.
Art. 107.
(Compenso dei commissari delle procedure di amministrazione straordinaria in corso).
1. Con il regolamento previsto dall'articolo 47 sono stabiliti i criteri di liquidazione del compenso dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data del presente decreto, per quanto attiene alle attivita' espletate successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 108.
(Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni).
1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
Art. 109.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis;
b) l'articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784;
c) l'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544;
d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381;
e) l'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212;
f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19;
g) l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;
h) la legge 23 agosto 1988, n. 391;
i) l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Art. 110.
(Norma di coordinamento).
1. I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.