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Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242

"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Comitato olimpico nazionale italiano

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

Art. 2.
S t a t u t o

1. Il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente.

4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

Art. 3.
O r g a n i

1. Sono organi del CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;
f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), non possono restare in carica oltre due mandati.

Art. 4.
Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi
periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli
organi periferici di livello provinciale del CONI.

2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai giochi olimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

Art. 5.
Compiti del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali.

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle societa' ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali e dei controlli da parte di queste sulle societa' sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
f) formula indirizzi generali sull'attivita' dell'ente e sui criteri di formazione del bilancio preventivo; esprime parere sullo schema di bilancio preventivo dell'ente e ne approva il bilancio consuntivo;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 6.
Giunta nazionale

1. La giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.

2. Alle deliberazioni concernenti le attivita' di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti.

3. Alle deliberazioni concernenti le attivita' della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.

4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

5. Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonche' i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali.

6. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale.

Art. 7.
Compiti della giunta nazionale

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;
f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 8.
Presidente del CONI

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

2. Il presidente e' individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.

3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.

Art. 9.
Procedimento elettorale

1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto:
a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;
c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del CONI.

2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Lo statuto determina le modalita' di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualita' delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).

Art. 10.
Comitato nazionale sport per tutti

1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.

2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonche' delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.

3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresi' i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attivita' del comitato e le esigenze territoriali.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati:
a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

Art. 12.
Segretario generale

1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.

2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali.

Art. 13.
V i g i l a n z a

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

Art. 14.
Costituzione di societa' di capitali

1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalita' dell'ente, il CONI puo' costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, societa' di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attivita' economiche o tecnicoeconomiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.

2. I rapporti tra il CONI e le societa' sono regolati con convenzioni.

3. Gli atti delle societa', compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

Art. 15.
Federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attivita'. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati.

2. Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

3. Le federazioni sportive nazionali sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

4. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e' concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.

5. Il CONI e le federazioni sportive nazionali restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali beni di sua proprieta'.

Art. 16.
Statuti delle federazioni sportive nazionali

1. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli statuti prevedono procedure elettorali che garantiscono, negli organi direttivi, la presenza in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni alla federazione per la quale partecipano alla procedura elettorale. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.

Art. 17.
Personale

1. Il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 puo' continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni. Tali utilizzazioni sono determinate in base ad una convenzione quadro, approvata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica.

Art. 18.
Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.

4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 19.
Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.