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Decreto Legislativo 14 giugno 1999, n. 212

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'art. 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono soppresse le seguenti parole: "ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dai seguenti:
" 2. Ciascuna sezione di controllo e' costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.
2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano e' istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.
2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonche' i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.
2-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.
2-sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.
2. Il controllo di legittimita' sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano.".

Art. 3.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituto dal seguente:
"Art. 5. - 1. Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresi' competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimita' sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.
2. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto.".

Art. 4.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Per il controllo di legittimita' nonche' per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti.
2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.
3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. Per l'attivita' giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4.
2. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.
3. Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.".

Art. 6.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico
delle province autonome.".

Art. 7.

1. La rubrica del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' cosi' modificata: "Disposizioni per il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni e della procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano.".

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.".

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dai seguenti:
"1. Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
1-bis. A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia.
1-ter. I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.".

Art. 10.

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa puo' provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.".

Art. 11.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonche' le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.".

Art. 12.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono banditi i concorsi per la copertura dei posti di cui alle tabelle B e D. Dopo la copertura di detti posti il personale dei ruoli della regione Tentino-Alto Adige e delle province di Trento e Bolzano in posizione di comando presso gli uffici delle sezioni e della procura sara' restituito alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 13.

Gli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono abrogati.

(Si omette il testo degli Allegati)