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Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti" sono sostituite dalle seguenti: "norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
"hbis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:
''1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro'';
hter) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro''.".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dai seguenti:
"5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis. La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.".

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.".

2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente:
"5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.".

3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è inserito il seguente:
"6-bis. In applicazione del principio di neutralità sancito dalla letterab) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.".

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente titolo:

"Titolo VIII
Monetazione metallica

Art. 52-bis.
Medaglie e gettoni in euro

1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta ''euro'', ''euro cent'' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura può essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.

Art. 52-ter.
Prescrizione delle monete metalliche

1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.".

Art. 4.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.