Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 194
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alla denominazione del settore tessile;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 45 e l'allegato A;
Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalita' applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:
a) un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:
a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a piu' strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonche' le fodere coibenti di calzature e guanti;
c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.
Art. 3.
Denominazioni
1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonche' le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.
2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I e' riservato alle fibre la cui natura e' precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Art. 4.
Tolleranze
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantita' di altre fibre e' tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
Art. 5.
Denominazioni
1. Un prodotto di lana puo' essere qualificato:
"lana virgen" o "lana de esquilado";
"ren, ny uld";
"schurwolle";
"(lingua straniera)";
"fleece wool" o "virgin wool";
"laine vierge" o "laine de tonte";
"lana vergine" o "lana di tosa";
"scheerwol";
"la' virgem";
"uusi villa";
"ren ull",
solo quando e' composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a) la totalita' della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;
b) la quantita' di tale lana rispetto al peso totale della mischia non e' inferiore al 25%;
c) in caso di mischia intima, la lana e' mischiata soltanto con un'altra fibra.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa e' obbligatoria.
4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione e' limitata allo 0,3% di impurita' fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Art. 6.
Designazione della composizione
1. Il prodotto tessile composto di due o piu' fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.
2. Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".
4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e' ammessa:
a) una quantita' di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;
b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformita' del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, comma 2, lettera b).
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, e' quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) e' ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o piu' fibre indicate sull'etichetta.
6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformita' dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso e' data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
Art. 7.
Tolleranze
1. Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonche' le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.
Art. 8.
Etichette e contrassegni
1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; e' pero' ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.
4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, e' indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I.
5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano.
6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unita' di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unita' possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunita'.
7. E' consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale.
8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.
Art. 9.
Etichettatura di prodotti compositi
1. Il prodotto tessile composto di due o piu' parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
2. Due o piu' prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria e' data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.
4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, e' data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.
5. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta, in particolare:
a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto e puo' essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;
b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto e puo' essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto, e' sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;
c) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, e' data per l'insieme del prodotto e puo' essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;
d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre e' data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, puo' essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;
e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione puo' essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.
Art. 10.
D e r o g h e
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi e' obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
2. I prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.
3. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio puo' figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
4. L'esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.
Art. 11.
Obblighi di chiarezza delle informazioni
1. Le informazioni fornite all'atto dell'imissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.
Art. 12.
Ulteriori modalita' di etichettatura
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:
a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;
b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituscano lo strato di usura;
c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa;
e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, le fodere.
2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidita' e spessore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonche' di altri prodotti per il trattamento dei tessili.
Art. 13.
C o n t r o l l i
1. I controlli della conformita' dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.
Art. 14.
E s c l u s i o n i
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Art. 15.
S a n z i o n i
1. La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire otto milioni.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' l'autorita' incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
Art. 16.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 17.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 13, nonche' gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;
b) gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515;
c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1987, n. 482.
(Si omette il testo degli allegati)