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Decreto Legislativo 10 giugno 1999, n. 176

"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Visti i decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137, e 19 novembre 1998, n. 422, con i quali, tra l'altro, sono state apportate disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali.

1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, commi 1 e 2, dopo le parole: "lettere a) e b), 11 e 14", sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle perdite su crediti,";
b) all'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) prima della lettera a) e' inserita la seguente: "0 a) concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;";
2) nella lettera a) sono soppresse le parole: "dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A)5) e B)14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile"; nella medesima lettera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione".

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 31, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, quarto periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999"; e le parole: "contributi ordinari relativi al 1999" sono sostituite dalle seguenti: "contributi ordinari relativi al 2000";
b) nel comma 2, ultimo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1999".

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quella modificativa del trattamento dei contributi erogati in base a norma di legge, che si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso a tale data.

4. Ai fini dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta e' rideterminata tenendo conto delle previsioni di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal comma 1.