Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 173
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 19;
Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali e' prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea.
Art. 2.
Marcatura comunitaria
1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sara' stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento.
2. La marcatura fiscale di cui al comma 1 e' eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
Art. 3.
Marcatura nazionale
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, continua ad applicarsi la marcatura fiscale nazionale autorizzata dal Ministero delle finanze, negli impieghi per i quali e' prevista.
2. Con decreto del Ministro delle finanze puo' essere consentita l'eliminazione di uno o piu' componenti utilizzati per la marcatura fiscale nazionale di cui al comma 1.
Art. 4.
Nuovi marcatori o coloranti nazionali
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, puo' essere stabilita l'aggiunta di un colorante o di un marcatore nazionali, con decreto del Ministro delle finanze, previa valutazione delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' d'impiego di dette sostanze da parte del Ministero della sanita'.
Art. 5.
D e r o g h e
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze puo' autorizzare, per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all'articolo 2, con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.
Art. 6.
S a n z i o n i
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere c), e) ed f), e commi 3, primo periodo, 4 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Art. 7.
Norma transitoria
1. Il Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, per l'obbligo della marcatura fiscale comunitaria, sottopone al Ministero della sanita' la valutazione delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' d'impiego delle sostanze utilizzate per la marcatura fiscale nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1.