Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 170
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In particolare l'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.".
Art. 2.
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:
" 4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il vice presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al presente comma possono essere effettuate anche in deroga all'articolo 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita' di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione rispettivamente dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la stessa procedura sono nominati i membri supplenti di ciascun membro effettivo.".
Art. 3.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' determinato in via provvisoria, sulla base del patrimonio netto della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto. Entro la data fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel predetto decreto il consiglio di amministrazione propone allo stesso Ministro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, attestando che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Sulla base della predetta proposta, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modifica, con proprio decreto, la consistenza del fondo di dotazione iniziale determinato in via provvisoria. Le eventuali successive integrazioni del fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Dalla data di soppressione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, e' soppresso il fondo rotativo di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, con contestuale estinzione dei rapporti di credito e debito tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione. Le disponibilita' finanziarie giacenti alla data di soppressione del fondo rotativo nel conto 23634 presso la Tesoreria centrale dello Stato sono imputate al fondo di dotazione iniziale dell'Istituto.
2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'articolo 8, comma 1.".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' sostituito dal seguente:
" 1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.".
Art. 5.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.".
Art. 6.
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' sostituito dal seguente:
" 3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE puo' integrare il fondo di riserva con le disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonche' al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.".
Art. 7.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' sostituito dal seguente:
" 2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attivita' e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione.".
Art. 8.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra' avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.".