Decreto Legislativo 20 aprile 1999, n. 161
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 marzo 1998 e dell'8 febbraio 1999;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:
"Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco.".
Art. 2.
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.
2. I quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.
3. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: ''Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano''.".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, le parole: "50 anni" sono sostituite dalle parole: "40 anni".
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico.".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:
"Per la copertura del posto di segretario generale puo' essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina e' conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato.".
2. Al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono aggiunte le seguenti parole: ", che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento.".
3. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente:
"I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.".
4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente:
"Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445.".
Art. 6.
1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dai seguenti:
"Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione dell'indennita' speciale di seconda lingua.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato e' disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo 12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.
Uno dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa e' investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.".
Art. 7.
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la copertura della dotazione organica dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di cui alla allegata tabella A, si provvede mediante procedure di mobilita' cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso gli uffici statali aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nonche' i dipendenti in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali aventi sede nella medesima regione, ovvero mediante pubblici concorsi. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento delle predette procedure di mobilita' nonche' dei predetti concorsi su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Stato.".
Art. 8.
1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento e' inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute presso l'ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle rispettive declaratorie. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilita' ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
3. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l'anzianita' maturata e il trattamento economico in godimento, ove piu' favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
4. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo e' effettuato, per gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso e' effettuato dal segretario generale del Consiglio di Stato che puo' delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento dello stesso al Commissario del Governo di Trento.
Art. 9.
1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nonche' la tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come modificata dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, sono modificate dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Art. 10.
1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' abrogato.
Art. 11.
1. Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto e' prorogata di un anno.
(Si omette il testo degli Allegati)