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Decreto Legislativo 4 maggio 1999, n. 138

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, che abilita il Governo ad emanare disposizioni correttive dei decreti legislativi recanti le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado nel termine di due anni dalla loro entrata in vigore;

Vista le preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo19 febbraio 1998, n. 51, e' cosi' ulteriormente modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)";
b) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.".

Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente:
"I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.".

Art. 3.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.".

Art. 4.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dai seguenti:
"Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.".

Art. 5.

1. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente:
" 6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma.".

Art. 6.

1. Dopo la sezione IV del capo VII del titolo I del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunta la seguente:

"Sezione IV-bis
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

Art. 41-bis - 1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o piu' sezioni distaccate del medesimo.

2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.

3. La destinazione delle attrezzature delle quali non e' stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 e' stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.

4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti.".

Art. 7.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' abrogato.

Art. 8.

1. Nell'articolo 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono sostituite dalle seguenti:
"Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".

Art. 9.

1. Nell'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il n. 4 del "Modo di pagamento" relativo all'articolo 20, n. l, della tariffa e' sostituito dal seguente:
" 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.".