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Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 89

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nelle sedute del 9 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei lavori pubblici;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Sono trasferite al demanio della regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili, compresi gli alvei e le pertinenze relative.

2. La regione Valle d'Aosta esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

3. La regione Valle d'Aosta provvede alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ad uso irriguo e potabile ed alla compilazione dei relativi elenchi suppletivi.

Art. 2.

1. La concessione gratuita per novantanove anni assentita alla regione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto speciale si estende agli alvei ed alle pertinenze relative.