Decreto Legislativo 24 marzo 1999, n. 81
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, e 28 dicembre 1998, n. 490, con i quali, tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
b) all'articolo 12, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: "0,50", sono sostituite dalle seguenti: "0,40";
2) nel secondo periodo, le parole da: "In sede di prima applicazione" fino a: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Con lo stesso decreto puo' essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni";
3) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "A partire dal 1 gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b), e dal presente comma e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento all'andamento dei tassi di mercato.";
c) all'articolo 17, comma 2, e' aggiunta, infine, la seguente lettera:
"hter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze.";
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.