Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Imposta sugli intrattenimenti
Art. 1.
Presupposto dell'imposta
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.".
Art. 2.
Soggetti d'imposta
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
Art. 3.
Base imponibile
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono altresi' base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita'.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita';
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attivita' fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".
Art. 4.
A l i q u o t e
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.".
Art. 5.
Finalita' di beneficenza
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Finalita' di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.".
Art. 6.
Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.".
Art. 7.
Abbonamenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita' organizzate da piu' soggetti in diversi locali.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.".
Art. 8.
Imponibili medi
1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.".
Art. 9.
Apparecchi da divertimento e intrattenimento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.".
Art. 10.
Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
Art. 11.
Concessione del servizio
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
b) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile".
2. La convenzione con il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel rispetto della normativa vigente, attivita' di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
Art. 12.
V i g i l a n z a
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituita dalla seguente:
" c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.".
Art. 13.
Dichiarazione di effettuazione di attivita'
1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attivita'). - 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.".
Art. 14.
Titoli di ingresso a riduzione
1. Nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il primo comma, e' aggiunto in fine il seguente: "Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.".
Art. 15.
Titoli di accesso gratuiti
1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attivita' previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.".
Art. 16.
Termini di decadenza - Rimborsi
1. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi) . - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
Titolo II
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 17.
Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi
1. Il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.".
Art. 18.
Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche
1. Dopo l'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche) . - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.
Art. 19.
Disposizioni di coordinamento
1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;".
2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1 gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
"Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.".
4. All'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 74, sesto comma"; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".
Art. 20.
Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche
1. Agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche' le modalita' dei controlli.
3. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera hbis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"hter) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.".
Art. 21.
Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega
1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e' fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' abrogato.
Art. 22.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto.
3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.
ALLEGATO A
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti
Punto Tariffa | Genere di attivita' | Aliquota |
---|---|---|
1 |
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. |
16 per cento |
2 |
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro-grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. |
8 per cento |
3 |
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse. |
60 per cento |
4 |
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati. |
10 per cento |
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento.
ALLEGATO B
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita' circensi e dello spettalcolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.