Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 51
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettere c) ed m), e 2, comma 1, lettera b), nonche' le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni integrative concernenti l'ufficio del Garante
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo le parole: "ufficio composto", sono inserite le seguenti: ", in sede di prima applicazione della presente legge,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le modalita' del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalita' dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennita' di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, e' inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione gia' in godimento maggiorata della predetta indennita' di funzione.
1-ter. L'ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennita' di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.".
Art. 2.
Disposizioni correttive concernenti l'ufficio del Garante
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, inserito dall'articolo 1 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unita', ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.".
2. Nel comma 3 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Le norme concernenti l'organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione" e le parole: "sono altresi' previste" sono sostituite dalle seguenti: "sono determinate le indennita' di cui all'articolo 30, comma 6, e altresi' previste".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.".
4. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di due volte.".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente:
"6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.".
Art. 3.
Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.