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Decreto Legislativo 22 dicembre 1998, n. 493


"Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella Comunità"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti:
1) registrati dalle competenti autorita' del Paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B, capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15;
2) compresi in un elenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);";

b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita', in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).".

Art. 2.

1. Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e' sostituito dal seguente:

"Capitolo 2

1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:

a) all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;

b) alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;

c) agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano;

d) agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
1) sanita' animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi;
2) igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale;
3) ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;
4) criteri applicabili al latte crudo quale materia prima;
5) criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti;

e) alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
1) criteri microbiologici e parassitologici;
2) igiene nella macellazione;
3) ricerca dei residui.".