Decreto Legislativo 15 dicembre 1998, n. 489
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente il consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano;
Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Sentita 1a commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitate da un unico consiglio locale di amministrazione composto dal commissario del Governo, che lo presiede, e da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, di regola con qualifica di dirigente. Esso e' nominato, all'inizio di ogni biennio,con decreto del commissario del Governo, che garantisce una adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.
3. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.
4. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, e' aggiunto il seguente comma:
" 2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresi' le modalita' di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".