Decreto Legislativo 23 ottobre 1998, n. 410
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n.77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso formalmente nei termini il proprio parere;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso in data 19 ottobre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economicofinanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.".
Art. 2.
1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "previsto dall'articolo 46 della legge n. 142 del 1990" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127".
Art. 3.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' cosi' sostituito:
"Art. 19 (Competenze dei responsabili dei servizi). - 1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".
2. All'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 le parole: "individuati ai sensi dell'articolo 19" sono soppresse.
Art. 4.
1. All'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: "e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed" sono soppresse.
Art. 5.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.".
Art. 6.
1. All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "entro un termine perentorio" sono inserite le seguenti: "di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo";
b) al comma 7-bis il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.".
Art. 7.
1. All'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonche' nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.".
Art. 8.
1. Il comma 11 dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' abrogato.
Art. 9.
1. All'articolo 90-bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "del solo capitale in relazione all'anzianita' del debito," sono sostituite dalle seguenti: "del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso," e dopo le parole: "a tal fine," sono inserite le seguenti: "entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2,";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'articolo 89.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.".
Art. 10.
1. Il comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' abrogato.
Art. 11.
1. L'art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Unione province d'Italia, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.".
Art. 12.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati.";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "per quanto compatibili" e sono eliminate le seguenti: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Agli enti per i quali e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.".
Art. 13.
1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.